Sentenze nº T-279/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019

Resolution DateOctober 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-279/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo AXICORP ALLIANCE - Marchi denominativo e figurativo anteriori dell’Unione europea ALLIANCE - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Interpretazione della descrizione dei prodotti ripresi dall’elenco alfabetico che accompagna la classificazione di Nizza

Nella causa T-279/18,

Alliance Pharmaceuticals Ltd, con sede in Chippenham (Regno Unito), rappresentata da M. Edenborough, QC,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO,

AxiCorp GmbH, con sede in Friedrichsdorf (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1473/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alliance Pharmaceuticals e la AxiCorp,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2018,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 31 gennaio 2019,

in seguito all’udienza del 28 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 gennaio 2011, la AxiCorp GmbH ha ottenuto dall’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1072913 del marchio denominativo AXICORP ALLIANCE. Tale registrazione è stata notificata il 28 aprile 2011 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la tutela rientrano nelle classi 3, 5, 10 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; cosmetici»;

- classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari; medicinali; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi, medicinali»;

- classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari, veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura, applicatori per prodotti farmaceutici; siringhe per uso medico; inalatori»;

- classe 35 «Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; commercio all’ingrosso e al dettaglio di sostanze farmaceutiche e cosmetiche, nonché di prodotti medici».

3 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/082, del 29 aprile 2011.

4 Il 30 gennaio 2012 la ricorrente, Alliance Pharmaceuticals Ltd, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al punto 2 supra.

5 L’opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio denominativo anteriore dell’Unione europea ALLIANCE, depositato il 29 luglio 2002 e registrato l’11 agosto 2006 con il numero 2816098, che contraddistingue i prodotti di cui alla classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico»;

- il marchio figurativo anteriore dell’Unione europea, depositato il 29 luglio 2002 e registrato il 17 dicembre 2003 con il numero 2816064, che contraddistingue i prodotti di cui alla classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico» rappresentato come di seguito:

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- il marchio anteriore non registrato ALLIANCE, utilizzato nella normale prassi commerciale per «sostanze e prodotti farmaceutici» nel Regno Unito.

6 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento 2017/1001].

7 A sostegno dei motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente ha depositato un estratto della relazione annuale 2009 della sua capogruppo, Alliance Pharma plc.

8 Su richiesta della AxiCorp, l’EUIPO ha invitato la ricorrente a fornire la prova dell’uso dei suoi marchi anteriori, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), per i prodotti sui quali si fondava l’opposizione.

9 Il 22 luglio 2016 la ricorrente ha fornito elementi di prova dell’uso dei suoi marchi anteriori entro il termine fissato dall’EUIPO.

10 In data 11 maggio 2017, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione nella sua interezza per mancanza di prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori dell’Unione europea, e per mancanza di prove dell’uso nel corso dell’attività commerciale del marchio anteriore non registrato.

11 Il 7 luglio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001) avverso la decisione della divisione di opposizione.

12 Con decisione del 7 febbraio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato la pratica alla divisione di opposizione.

13 Da un lato, per quanto riguarda i marchi anteriori dell’Unione europea, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’opposizione fosse stata giustamente respinta in quanto basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. A tale proposito, ha osservato, in primo luogo, che la specificazione dei suddetti marchi, che si riferisce ai «prodotti farmaceutici, esclusi alimenti per bambini e malati e prodotti chimici per uso farmaceutico», non era chiara. In secondo luogo, essa ha ritenuto che non sarebbe stato né irragionevole né contrario alle regole grammaticali interpretare la specificazione nel senso che designa i prodotti farmaceutici «esclusi quelli destinati a essere utilizzati come alimenti per i bambini e i malati e che utilizzano prodotti farmaceutici chimici». In terzo luogo, essa ha ritenuto che, sebbene non si possa escludere la possibilità di altre interpretazioni, i prodotti e i servizi dovevano essere descritti nel registro con sufficiente chiarezza e precisione per consentire di determinare la portata della protezione richiesta solo su tale base. Inoltre, secondo la commissione di ricorso, una specificazione ambigua non può essere interpretata in modo favorevole al titolare del diritto. Di conseguenza, essa ha ritenuto che la divisione di opposizione avesse correttamente interpretato la specificazione restrittivamente, escludendo i prodotti chimici per uso farmaceutico. Inoltre, essa ha osservato che, anche se si dovesse ritenere che la specificazione comprendeva alcuni prodotti farmaceutici di origine vegetale, la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio ALLIANCE era stato utilizzato per tali prodotti farmaceutici, in quanto le prove dell’uso prodotte si riferivano esclusivamente a componenti sintetiche.

14 Dall’altro lato, per quanto riguarda il marchio anteriore non registrato e il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto che la conclusione della divisione di opposizione secondo cui la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’uso di tale marchio entro il termine fissato per sostenere l’opposizione fosse manifestamente errata. Essa ha ritenuto che la pratica dovesse essere rinviata alla divisione di opposizione per un riesame completo del suddetto motivo di opposizione, tenendo conto di tutte le prove dell’uso presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, comprese quelle presentate il 22 luglio 2016.

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- in subordine, riformare la decisione impugnata rinviando l’opposizione alla divisione di opposizione per un riesame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, oltre che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento;

- condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento, nonché a quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e, in subordine, in caso di intervento della controinteressata dinanzi alla...

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