82/735/EEC: Council Decision of 18 October 1982 on the list of establishments in the People' s Republic of Bulgaria approved for the purposes of exporting fresh meat to the Community

Published date08 November 1982
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 8 November 1982
EUR-Lex - 31982D0735 - IT

82/735/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 08/11/1982 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0173
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0173
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0112


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità

( 82/735/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , la Bulgaria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Bulgaria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in...

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