Sentenze nº T-502/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 20, 2019

Resolution DateNovember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-502/16

Funzione pubblica - Funzionari - Assassinio di un funzionario e della sua coniuge - Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione - Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi causa di un funzionario deceduto - Madre, fratello e sorella del funzionario - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Legittimazione attiva sulla base dell’articolo 270 TFUE - Persona indicata nello Statuto - Termine ragionevole

Nella causa T-502/16,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (2), rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Eggers, G. Gattinara e D. Martin, successivamente da M. Gattinara e R. Striani, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, alla condanna della Commissione a versare agli aventi causa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, agli aventi causa del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, alla sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, diversi importi a titolo di risarcimento dei danni morali derivanti dall’assassinio del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e di sua moglie, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco), ove il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano si trovava per ragioni di servizio,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Alessandro Missir» o il «funzionario defunto») è stato assassinato il 18 settembre 2006 con sua moglie a Rabat (Marocco), dove era chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione europea. L’assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per Alessandro Missir, sua moglie e i loro quattro figli.

2 Il 12 maggio 2009, a seguito di una domanda del 25 febbraio 2008 e di un reclamo del 10 settembre 2008 presentati ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), Livio Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Livio Missir»), padre di Alessandro Missir, ha proposto un ricorso, registrato con il numero F-50/09, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, volto ad ottenere il risarcimento, in primo luogo, del danno materiale subito dai figli di Alessandro Missir, in loro nome, in secondo luogo, del danno morale subito da tali figli, in loro nome, in terzo luogo, del danno morale da lui stesso subito in qualità di padre di Alessandro Missir, in nome proprio, e, in quarto luogo, del danno morale subito da Alessandro Missir, in nome dei suoi figli, subentrati nei diritti del loro padre.

3 Con sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F-50/09, in prosieguo: «la sentenza di primo grado», EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile riguardo ai danni morali (punti da 87 a 91) e infondato riguardo ai danni materiali (punti da 97 a 227).

4 Il 27 luglio 2011 la sentenza di primo grado è stata oggetto di un’impugnazione dinanzi al Tribunale, registrata con il numero T-401/11 P. La sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T-401/11 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:T:2014:625), che annullava la sentenza di primo grado, è stata oggetto di riesame e di parziale annullamento da parte della Corte (sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C-417/14 RX-II; in prosieguo: la «sentenza di riesame», EU:C:2015:588). Su rinvio a seguito del riesame, il Tribunale ha pronunciato la sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T-401/11 P RENV-RX; in prosieguo: la «sentenza su rinvio», EU:T:2017:874), nella quale si è pronunciato sui motivi che non aveva esaminato nella sentenza sull’impugnazione.

5 Il 16 settembre 2011, parallelamente alla controversia costituita dai successivi gradi di giudizio nelle cause F-50/09 e T-401/11 P e in seguito alla sentenza di primo grado con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto il ricorso nella causa F-50/09 in quanto irricevibile, per il mancato rispetto del procedimento precontenzioso, per quanto riguardava i danni morali (v. punto 3 supra), senza tuttavia pronunciarsi sulla competenza del Tribunale della funzione pubblica a esaminare tali danni, il sig. Livio Missir e i figli del funzionario assassinato, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario, hanno proposto, in via cautelare, un ricorso registrato con il numero di causa T-494/11 dinanzi al Tribunale, diretto al risarcimento di danni morali e fondato sugli articoli 268 e 340 TFUE. Tuttavia, a seguito della rinuncia dei ricorrenti, tale ricorso è stato cancellato dal ruolo, con ordinanza del 25 novembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T-494/11, non pubblicata, EU:T:2015:909).

6 Il 17 settembre 2011, per le stesse ragioni relative al rigetto da parte della sentenza di primo grado delle domande di risarcimento dei danni morali per motivi procedurali connessi al mancato rispetto del procedimento precontenzioso, Livio Missir (sostituito a seguito del suo decesso dai suoi aventi causa) nonché i figli del funzionario assassinato, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), hanno nuovamente presentato domande di risarcimento di danni morali, secondo la procedura prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

7 Con decisione del 17 gennaio 2012, la Commissione ha dichiarato ai ricorrenti che non poteva accogliere le domande di risarcimento dei danni morali oggetto della domanda del 17 settembre 2011, considerati, da un lato, la litispendenza di tali domande con i gradi di giudizio nelle cause T-401/11 P e T-494/11 pendenti dinanzi al Tribunale e, dall’altro, il fatto che esse erano già state respinte dall’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ed erano quindi irricevibili alla luce delle norme sul procedimento precontenzioso.

8 Con lettera del 13 aprile 2012, i ricorrenti hanno proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione del 17 gennaio 2012.

9 Con decisione del 26 luglio 2012, notificata ai ricorrenti il 31 luglio 2012, la Commissione ha respinto il reclamo. La Commissione ha confermato la propria posizione riguardo alla litispendenza delle domande di risarcimento con i gradi di giudizio nelle cause T-494/11 e T-401/11 P, che la obbligherebbe ad astenersi dal prendere posizione su tali domande, e riguardo all’irricevibilità di queste ultime alla luce delle norme sul procedimento precontenzioso. In ogni caso, le domande di risarcimento non sarebbero state fondate.

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 7 novembre 2012, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa F-132/12.

11 In tale ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

- annullare la decisione dell’APN del 26 luglio 2012;

- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 463 050 in favore di ciascuno degli aventi causa del funzionario assassinato, a titolo di risarcimento del danno morale da loro subito;

- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 308 700 in favore di Livio Missir, a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 308 700 in favore della sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito;

- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 154 350 in favore del sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Stefano Missir»), a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

- condannare la Commissione a versare la somma di EUR 154 350 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Maria Letizia Missir»), a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito;

- condannare la Commissione alla corresponsione in favore degli aventi causa del funzionario assassinato della somma di EUR 574 000 a titolo di risarcimento del danno morale da questi patito nelle ore della sua agonia;

- condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensativi e degli interessi moratori nel frattempo maturati;

- condannare la Commissione alle spese.

12 Con atto del 19 dicembre 2012, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, la Commissione, con atto separato e in forza dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità relativa al rapporto di litispendenza con le cause T-401/11 P e T-494/11, e ha proposto la sospensione del procedimento fino alle decisioni di chiusura nelle suddette due cause.

13 Il 21 gennaio 2013 i ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni, che contestano l’eccezione relativa alla litispendenza e non si oppongono alla sospensione.

14 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica del 6 giugno 2013, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia delle decisioni di chiusura...

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