Council Decision of 20 December 1983 on the allocation of the possibilities for catching herring in the North Sea as from 1 January 1984 (83/653/EEC)
Published date | 31 December 1983 |
Subject Matter | política pesquera |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 371, 31 December 1983 |
1983D0653 — IT — 14.01.1998 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1983 relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord a partire dal 1o gennaio 1984 (83/653/CEE) (GU L 371, 31.12.1983, p.39) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 | L 8 | 18 | 14.1.1998 |
▼B
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1983
relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord a partire dal 1o gennaio 1984
(83/653/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la ricostituzione della popolazione delle aringhe del Mare del Nord consente la riapertura della pesca di tale specie;
considerando che per consentire ai pescatori di aringhe di organizzare la loro attività su una base stabile occorre procedere all'adozione di norme di ripartizione di tale popolazione in funzione della sua evoluzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord è fatta secondo la tabella che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
▼M1
ALLEGATO
Metodo di calcolo dei contingenti destinati agli Stati membri
(QC = quota comunitaria)
Stato membro | Per una QC inferiore a 100 000 tonnellate | Per una QC compresa tra 100 000 e 157 252 tonnellate | Per una QC compresa tra 157 253 e 254 648 tonnellate | Per una QC uguale o superiore a 254 649 tonnellate |
Belgio | 0,071000 * QC | 7100 | 0,013862 * QC + 4 920 | 0,009857 * (QC - 254 649) + 8 450 |
Danimarca | 0,193459 * QC | 0,208469 * QC - 1 501 | 0,232238 * QC - 5 239 | 0,344985 * (QC - 254 649) + 53 900 |
Germania | 0,121654 * QC | 0,131094 * QC - 944 | 0,175356 * QC - 7 904 | 0,172492 * (QC - 254 649) + 36 750 |
Francia | 0,126222 * QC | 0,136022 * QC - 980 |
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