Council Regulation (EEC) No 170/83 of 25 January 1983 establishing a Community system for the conservation and management of fishery resources

Published date27 January 1983
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 27 January 1983
EUR-Lex - 31983R0170 - IT

Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1983 pag. 0001 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0056


REGOLAMENTO (CEE) N. 170/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione[1],

[1] GU n. C 228 dell'1.9.1982, pag. 1.

visto il parere del Parlamento europeo[2],

[2] GU n. C 57 del 7.3.1977, pag. 44.

considerando che il Consiglio aveva convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri, con un'azione concertata, avrebbero esteso fino a 200 miglia marine le rispettive zone di pesca al largo delle loro coste del Mare del Nord e dell' Atlantico settentrionale, senza pregiudicare un'azione analoga per le altre zone di pesca comprese nella loro giurisdizione, in particolare per il Mediterraneo; che successivamente e su tali basi Stati membri interessati hanno esteso i loro limiti di pesca anche in talune regioni dell'Atlantico occidentale, dello Skagerrak, del Kattegat e del Mar Baltico; che in tale contesto, visto lo stato di sfruttamento eccessivo delle popolazioni ittiche delle principali specie, occorre che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, garantisca, con un'adeguata politica di tutela dei fondali di pesca, la conservazione e la ricostituzione delle risorse ittiche; che è pertanto opportuno, a complemento del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca[3], istituire un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche che ne garantisca lo sfruttamento equilibrato;

[3] GU n. L 20 del 19.1.1976, pag. 19.

considerando che tale regime deve comprendere, in particolare, misure di conservazione che possono comportare, secondo le opportune modalità, limitazioni dell'attività di pesca, norme di utilizzazione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera nonché misure di controllo;

considerando che le misure per disciplinare l'attività di pesca potranno prevedere limitazioni delle catture autorizzate per specie o gruppo di specie, che si tradurranno nella determinazione di un volume di catture autorizzate per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche;

considerando che è opportuno ripartire il volume globale delle catture tra gli Stati membri;

considerando che la conservazione e la gestione delle risorse devono contribuire ad una maggiore stabilità delle attività di pesca e che essa deve essere valutata in base ad una ripartizione di riferimento che tenga conto degli orientamenti stabiliti dal Consiglio;

considerando inoltre che tale stabilità, data la situazione biologica momentanea delle popolazioni ittiche, deve salvaguardare le necessità specifiche delle regioni, i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate in base alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, ed in particolare in base all'allegato VII;

considerando quindi che la nozione di relatività nella stabilità perseguita deve essere intesa in questo senso;

considerando che occorre prevedere in favore della pesca costiera disposizioni particolari che consentano a questo settore di far fronte alle nuove condizioni di sfruttamento risultanti dall'introduzione delle zone di pesca di 200 miglia; che a tal fine occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere anzitutto fino al 31 dicembre 1992 il regime di deroga definito dall'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia marine il limite di 6 miglia di cui al suddetto articolo; che tali misure costituiscono, conformemente all'atto di adesione, le disposizioni successive a quelle previste fino al 31 dicembre 1982; che tale regime, dopo gli eventuali adattamenti, continuerà ad essere applicato per un altro periodo di dieci anni e che al termine di questo periodo il Consiglio dovrà deliberate in merito alle disposizioni che potrebbero seguire;

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