Sentenze nº T-690/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-690/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Vita - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] - Autorità di cosa giudicata

Nella causa T-690/18,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO

Vieta Audio, SA, con sede in Barcellona (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2018 (procedimento R 695/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Vieta Audio e la Sony Interactive Entertainment Europe,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e G. De Baere, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2019,

in seguito all’udienza del 10 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 luglio 2001 la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio del quale era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vita.

3 I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Supporti di dati contenenti programmi registrati, software; supporti audio e/o di immagini (non in carta), in particolare nastri e cassette magnetici, nastri audio, compact disc audio, cassette DAT (nastri audio digitali), videodischi, nastri video, pellicole impressionate, litografie».

4 La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 56/2002, del 15 luglio 2002.

5 Il marchio richiesto veniva registrato il 27 settembre 2005 con il numero 2290385.

6 Con fax del 28 marzo 2011, la Forrester Ketley Ltd informava l’EUIPO che, il 16 marzo 2011, la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn le aveva trasferito i suoi diritti sul marchio dell’Unione europea denominativo Vita nei limiti in cui esso designava i prodotti indicati al punto 3 della presente sentenza. La Forrester Ketley è una società di servizi che rappresentava, in particolare, la Sony Computer Entertainment Europe Ltd, dante causa della Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, ricorrente, relativamente alle questioni di diritto dei marchi dinanzi all’EUIPO.

7 Il marchio dell’Unione europea denominativo Vita, come oggetto di detto trasferimento parziale, veniva registrato con il numero 9993361.

8 Con fax del 28 settembre 2011, la Forrester Ketley informava l’EUIPO di aver trasferito il marchio contestato, in data 15 settembre 2011, alla Sony Computer Entertainment Europe.

9 Il 14 ottobre 2011 la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO, Vieta Audio, SA, presentava, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], una domanda di decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti da esso designati, nell’ambito della quale sosteneva che il marchio controverso non era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea durante il periodo di riferimento di cinque anni, compreso tra il 14 ottobre 2006 e il 13 ottobre 2011, e che non esistevano validi motivi per il mancato uso.

10 Il 4 maggio 2012, in risposta alla domanda di decadenza del marchio controverso, la Sony Computer Entertainment Europe affermava che il marchio contestato era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione durante il periodo di riferimento per i prodotti in questione. Essa sosteneva di aver utilizzato tale marchio per la sua console per videogiochi portatile, denominata PlayStation Vita, nonché per i giochi e gli accessori ad essa correlati. La Sony Computer Entertainment Europe precisava che il nome di questa nuova console era stato annunciato ufficialmente nel giugno del 2011 e che, successivamente, era stato oggetto di un’ampia campagna promozionale fino al mese di ottobre del 2011. Essa avrebbe proceduto al lancio europeo ufficiale della console PlayStation Vita durante la conferenza Gamescom, tenutasi a Colonia (Germania) nell’agosto del 2011, e tale console sarebbe stata immessa sul mercato dell’Unione il 22 febbraio 2012.

11 A sostegno delle sue affermazioni, la Sony Computer Entertainment Europe presentava una dichiarazione scritta, datata 4 maggio 2012, emessa da uno dei suoi direttori, alla quale erano allegati i seguenti elementi:

- un comunicato stampa del 7 giugno 2011, che annunciava il nome della sua nuova console per videogiochi portatile, vale a dire la PlayStation Vita;

- una schermata del 7 giugno 2011 del sito Internet «www.pcmag.com», indicante tale annuncio;

- una copia di un opuscolo promozionale, che sarebbe stata distribuita ai visitatori e ai giornalisti durante la conferenza Gamescom, contenente, in particolare, informazioni sulla console PlayStation Vita nonché sui videogiochi destinati ad essere utilizzati su quest’ultima;

- una copia della copertina di tale opuscolo su cui figurava la console PlayStation Vita;

- un dischetto contenente video promozionali per la console PlayStation Vita, che sarebbero stati distribuiti nel corso della conferenza Gamescom;

- vari articoli di stampa relativi alla console PlayStation Vita nonché ai giochi da utilizzare su quest’ultima, pubblicati sul sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito e risalenti al periodo compreso tra il 7 giugno e il 22 settembre 2011;

- una schermata di un video caricato online sul sito di video hosting YouTube;

- un comunicato stampa del 28 febbraio 2012 relativo alle vendite mondiali della console PlayStation Vita;

- schermate del 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, relative agli accessori - tra cui schede di memoria - e alle periferiche per la console PlayStation Vita.

12 Il 2 gennaio 2013 la Sony Computer Entertainment Europe rispondeva alle osservazioni presentate il 31 luglio 2012 dalla controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO e, al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio controverso per l’insieme dei prodotti in questione, forniva i seguenti elementi di prova supplementari:

- schermate del 12 dicembre 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, che esponevano in dettaglio le caratteristiche tecniche e le specifiche della console PlayStation Vita;

- schermate del 12 dicembre 2012 del sito Internet ufficiale PlayStation nel Regno Unito, contenenti informazioni relative ad un aggiornamento del software di sistema della console PlayStation Vita;

- schermate del 2 gennaio 2013 del sito Internet Wikipedia, relative alla sua società controllante e alla Naughty Dog, Inc., una società statunitense di sviluppo di videogiochi...

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