Sentenze nº T-485/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 06, 2020

Resolution DateFebruary 06, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-485/18

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti della Commissione relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione - Documenti provenienti da un terzo - Documenti promananti da uno Stato membro - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Diniego parziale di accesso - Diniego totale di accesso - Obbligo di motivazione - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Interesse pubblico prevalente

Nella causa T-485/18,

Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, con sede in La Coruña (Spagna), rappresentata da J. Monrabà Bagan, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da W. Mölls e C. Ehrbar, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 7 giugno 2018, che nega, parzialmente o totalmente, alla ricorrente l'accesso a documenti connessi con il parere della Commissione trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 19 dicembre 2017 la ricorrente, la Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, ha chiesto l'accesso a diversi documenti della direzione generale (DG) Mobilità e trasporti della Commissione europea in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

2 Nella domanda di accesso, la ricorrente ha menzionato l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1), nonché della legge francese dell’8 dicembre 2009, n. 2009-1503, relativa all'organizzazione e alla regolamentazione dei trasporti per ferrovia e recante diverse disposizioni relative ai trasporti (JORF del 9 dicembre 2009, pag. 21226). Inoltre, essa ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che la Commissione aveva trasmesso alla Repubblica francese il suo parere sulla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039. In tale contesto, essa ha chiesto l'accesso a tutti i documenti esistenti legati a tale questione, tra cui qualsiasi corrispondenza interna, e a tutti i documenti connessi a tale questione scambiati o meno con la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), la Régie autonome des transports parisiens (RATP) o i rappresentanti o responsabili del governo francese, i pareri della Commissione, i verbali di riunione o ogni altro documento di qualsiasi natura relativo a tale questione.

3 Con lettera del 5 marzo 2018, il direttore generale della DG della mobilità e dei trasporti ha comunicato alla ricorrente che 27 documenti potevano rientrare nella domanda di accesso e che, in seguito all'esame dei documenti, aveva deciso, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, di accordare un accesso parziale a 13 di tali 27 documenti e di negare la divulgazione degli altri 14. La Commissione ha allegato alla propria lettera un elenco dei succitati 27 documenti nonché i documenti per i quali l'accesso parziale era stato concesso.

4 Il 19 marzo 2018 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di conferma in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, invitandola a riesaminare la posizione espressa nella lettera del 5 marzo 2018. Nell'ambito di tale domanda, essa ha contestato i rifiuti totale e parziale di divulgare i documenti di cui trattasi in quanto giustificati dalla tutela delle procedure giurisdizionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

5 Con decisione del segretario generale della Commissione del 7 giugno 2018, adottata a nome della Commissione in applicazione dell'articolo 4 delle norme di esecuzione del regolamento n. 1049/2001 [C(2018) 3780 final], è stata fornita una risposta alla domanda di conferma (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

6 Nella decisione impugnata, la Commissione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in primo luogo, ha confermato il diniego di divulgazione di dieci dei suoi documenti e di quattro documenti provenienti dalla Repubblica francese, in secondo luogo, ha confermato l'accesso parziale a dieci dei suoi documenti e, in terzo luogo, ha negato completamente l'accesso a tre documenti provenienti dalla RATP per i quali la divulgazione era stata parzialmente autorizzata. Essa ha motivato tale decisione sulla base della necessità di tutelare le procedure giurisdizionali pendenti nelle cause che hanno dato luogo, da allora, alla sentenza del 21 marzo 2019, Mobit e Autolinee Toscane (C-350/17 e C-351/17, EU:C:2019:237), nonché, per gli ultimi tre documenti, all'ordinanza del 12 luglio 2018, RATP/Commissione (T-250/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:458), e all'ordinanza del 12 settembre 2019, RATP/Commissione (T-250/18, non pubblicata, EU:T:2019:615). Essa ha considerato, in sostanza, che il contenuto dei passaggi non divulgati nei detti documenti era strettamente connesso alle questioni giuridiche sollevate nei procedimenti giurisdizionali in questione. Inoltre, la Commissione ha esaminato se fosse possibile dare un accesso parziale ai documenti richiesti o se un interesse pubblico prevalente potesse giustificare la loro divulgazione e ha concluso tale esame confermando il suo rifiuto, parziale o totale, di dare accesso ai documenti di cui trattasi.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8 La ricorrente conclude formalmente che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

9 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

10 In applicazione dell'articolo 91, lettera c), del suo regolamento di procedura, il Tribunale, con ordinanza del 3 maggio 2019, ha chiesto alla Commissione di produrre tutti i documenti il cui accesso era stato parzialmente o totalmente negato nella decisione impugnata. La Commissione ha prodotto detti documenti entro i termini impartiti.

11 Inoltre, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all'articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto alle parti taluni quesiti scritti. Le parti hanno fornito tali documenti e risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.

12 Nessuna parte ha presentato una domanda intesa ad essere sentita nel corso di un'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 106 del regolamento di procedura. Il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, di detto regolamento, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

In diritto

Osservazioni preliminari

13 In esito all'esposizione di ciascuno dei motivi, la ricorrente chiede altresì al Tribunale di ordinare alla Commissione di comunicarle i documenti ai quali la decisione impugnata le ha totalmente o parzialmente negato l'accesso.

14 Tali domande devono essere respinte in quanto irricevibili. Infatti, da una giurisprudenza consolidata risulta che il Tribunale non può rivolgere un’ingiunzione alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (v., in tal senso, ordinanza del 3 giugno 2010, Z/Commissione, T-173/09, non pubblicata, EU:T:2010:221, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 9 ottobre 2018, Pint/Commissione, T-634/17, non pubblicata, EU:T:2018:662, punto 19).

Sul primo motivo

Sulla portata del primo motivo

15 La ricorrente ritiene che il diniego di accesso ai documenti da essa richiesti nel caso di specie non potesse essere giustificato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A suo avviso, lo scopo principale della domanda di accesso era di determinare il dies a quo applicato dalla Commissione per i contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto dell'Unione europea e al diritto nazionale qualora essi ricadessero nell'ambito dell'eccezione prevista all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1370/2007. La ricorrente ritiene che nessuna delle questioni pregiudiziali sollevate nelle cause che hanno dato luogo, da allora, alla sentenza del 21 marzo 2019, Mobit e Autolinee Toscane (C-350/17 e C-351/17, EU:C:2019:237), chiedesse espressamente alla Corte di interpretare o di determinare il dies a quo per i contratti di servizio pubblico aggiudicati conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale e rientranti in detta eccezione. Essa non individua alcun nesso diretto, richiesto per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, tra le suddette cause e le informazioni che essa aveva inizialmente richiesto. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di esaminare in modo concreto e singolarmente il contenuto dei documenti per i quali è stato chiesto l'accesso.

16 La ricorrente ne deduce che la decisione impugnata non fornisce una motivazione sufficiente a collegare la domanda di accesso alle cause che hanno dato luogo, da allora, alla sentenza del 21...

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