Commission Regulation (EC) No 53/2009 of 21 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 32 and IAS 1 (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/53/oj
Published date22 January 2009
Date21 January 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 22 January 2009
L_2009017IT.01002301.xml
22.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17/23

REGOLAMENTO (CE) N. 53/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1) in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2), sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 14 febbraio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, in appresso «Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1». Le Modifiche impongono di classificare come capitale taluni strumenti emessi da società e attualmente classificati come passività nonostante abbiano caratteristiche simili alle azioni ordinarie. Sono richieste informazioni integrative riguardo a tali strumenti e sarebbe opportuno applicare nuove norme alla loro riclassificazione.
(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

1) il principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;
2) lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;
3) l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 7, lo IAS 39 e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 sono modificati in conformità delle Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 32 Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
IAS 1 Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MODIFICHE ALLO IAS 32 STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E ALLO IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

STRUMENTI FINANZIARI CON OPZIONE A VENDERE E OBBLIGAZIONI IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Modifiche agli IFRS

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) e le conseguenti modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili. Il presente documento contiene, inoltre, le modifiche alle Motivazioni per le conclusioni relative allo IAS 32 e allo IAS 1 e agli esempi illustrativi che corredano lo IAS 32. Le modifiche derivano da una serie di proposte contenute in un exposure draft relativo alle modifiche proposte allo IAS 32 e allo IAS 1 — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel giugno 2006.

Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 32

Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Nel paragrafo 11 del Principio sono state modificate le definizioni di attività e passività finanziaria ed è stata aggiunta la definizione di strumento con opzione a vendere dopo la definizione di fair value (valore equo).

DEFINIZIONI (VEDERE ANCHE PARAGRAFI AG3-AG23)

11 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: … Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
(a)
(d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:
(i)
(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:
(a) un’obbligazione contrattuale:
(i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o
(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o
(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:
(i) un non derivato, per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. … Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all’emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore. Il titolo che precede il paragrafo 15 e il paragrafo 16 sono modificati. Dopo il paragrafo 16, sono aggiunti un titolo, i paragrafi 16A e 16B, un altro titolo, i paragrafi 16C e 16D, un altro titolo e i paragrafi 16E e 16F.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT