Council Directive 95/70/EC of 22 December 1995 introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs

Coming into Force20 January 1996
End of Effective Date31 July 2008
Celex Number31995L0070
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/70/oj
Published date30 December 1995
Date22 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995L0070 - IT

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0039


DIRETTIVA 95/70/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i molluschi sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei molluschi rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che le malattie dei molluschi di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (3), hanno un effetto devastante sulla molluschicoltura; che altre malattie di effetto analogo sono presenti in taluni paesi terzi e che è necessario raccoglierle in un elenco e consentire alla Commissione di aggiornare l'elenco in base all'evoluzione della situazione zoosanitaria;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore della molluschicoltura;

considerando che è quindi necessario stabilire a livello comunitario le misure da prendere in caso di insorgenza di focolai, in modo da favorire lo sviluppo razionale del settore della molluschicoltura e contribuire alla tutela della salute degli animali nella Comunità;

considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di mortalità inconsueta constatata che si siano riscontrati nei molluschi bivalvi;

considerando che in tal caso è necessario adottare misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda lo spostamento di molluschi bivalvi vivi dalle zone o dalle aziende interessate;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per individuare l'origine della malattia e prevenirne un'ulteriore diffusione;

considerando che, per garantire un sistema di lotta efficace, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette costituiscono una base minima per mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi di cui alla direttiva stessa.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano all'occorrenza le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 2 della direttiva 91/492/CEE (4).

2. Si intende inoltre per «mortalità inconsueta constatata»: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 % dello stock e che si produce nel corso di un breve periodo tra due osservazioni (con conferma entro 15 giorni). Per mortalità inconsueta si intende: in incubatoio, l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive presso diversi stock di riproduttori; in avannotteria, una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

1) siano...

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