Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership

Coming into Force31 December 1996,02 August 1996
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31996R1488
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/1488/oj
Published date30 July 1996
Date23 July 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 30 July 1996
EUR-Lex - 31996R1488 - IT 31996R1488

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 30/07/1996 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio europeo, sia nelle riunioni di Lisbona che in quelle di Corfù e Essen, ha sottolineato che il bacino mediterraneo costituisce una regione prioritaria per l'Unione europea e ha adottato l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha riaffermato l'importanza strategica da esso annessa acché le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione, fondata sulla relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 elaborata in particolare sulla base delle comunicazioni della Commissione sul rafforzamento della politica mediterranea del 19 ottobre 1994 e dell'8 marzo 1995;

considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona di stabilità politica e di sicurezza e che la politica mediterranea della Comunità deve contribuire a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della promozione di rapporti di buon vicinato, nel quadro del diritto internazionale, del rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi mediterranei;

considerando che la creazione a termine di una zona di libero scambio euromediterranea è di natura tale da favorire la stabilità e la prosperità della regione del Mediterraneo;

considerando che, per i partner mediterranei, la creazione di una zona di libero scambio potrebbe comportare profonde riforme strutturali;

considerando che è pertanto necessario sostenere gli sforzi che i partner mediterranei hanno già intrapreso o intraprenderanno per riformare le loro strutture economiche, sociali e amministrative;

considerando che occorre approfondire il dialogo tra culture e società civili, incoraggiando segnatamente le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentrata;

considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale e in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi tra i territori e i partner mediterranei che vanno nel senso della riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

considerando che i protocolli bilaterali sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i partner mediterranei hanno fornito una prima base utile alla cooperazione e che è ora necessario, sulla base dell'esperienza acquisita, di avviare una nuova fase di relazioni nel quadro del partenariato;

considerando che è opportuno stabilire le regole per la gestione di tale partenariato, garantendo la trasparenza e la coerenza globale delle azioni intraprese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica all'insieme delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (3), e al regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (4), per le misure che interessano più di un paese;

considerando quindi che il presente regolamento sostituisce i regolamenti di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 1997, il regolamento (CEE) n. 1762/92 dovendo rimanere tuttavia in vigore per gestire i protocolli finanziari ancora applicabili a tale data e per impegnare i fondi ancora di competenza dei protocolli finanziari scaduti;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per il periodo 1995/1999, senza che ciò incida sulla competenza dell'autorità di bilancio definita nel trattato;

considerando che, per quanto riguarda i progetti ambientali, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle proprie risorse e alle condizioni da essa stabilite secondo il proprio statuto possono beneficiare di una sovvenzione in conto interessi;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano sovvenzioni in conto interessi, la concessione di un prestito da parte della Banca sulle risorse proprie e la concessione di una sovvenzione in conto interessi finanziata mediante le risorse di bilancio della Comunità devono essere collegate e reciprocamente condizionate; che la Banca, secondo il proprio statuto e in particolare con decisione unanime del suo consiglio di amministrazione in caso di parere sfavorevole della Commissione, può decidere di concedere un prestito sulle risorse proprie con riserva della concessione della sovvenzione in conto interessi; che, data tale possibilità, è opportuno fare in modo che la procedura adottata per la concessione di sovvenzioni in conto interessi conduca in ogni caso a una decisione espressa sia che si tratti di concedere la sovvenzione, che, se del caso, di rifiutarla;

considerando che è opportuno prevedere l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Banca nell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e per agevolare le relazioni con i paesi beneficiari, si impone l'adozione di un approccio pluriennale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento superano il quadro della cooperazione allo sviluppo e sono destinate ad essere applicate a paesi che possono soltanto parzialmente essere assimilati ai paesi in via di sviluppo; che, pertanto, il presente regolamento può essere adottato soltanto sulla base delle competenze previste dall'articolo 235 del trattato CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte o sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso «partner mediterranei») per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale.

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni ma altresí le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 1995-1999 è di 3 424,5 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

1. Il presente regolamento intende, attraverso le misure di cui al paragrafo 2, contribuire alle iniziative di interesse comune nei tre settori del partenariato euromediterraneo: rafforzamento della stabilità politica e della...

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