97/101/EC: Council Decision of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States

Coming into Force01 January 1997,06 February 1997
End of Effective Date01 January 1001
Published date05 February 1997
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj
Date27 January 1997
Celex Number31997D0101
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 5 February 1997
EUR-Lex - 31997D0101 - IT

97/101/CE: Decisione del Consiglio del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 05/02/1997 pag. 0014 - 0022


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (97/101/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il quinto programma d'azione della Comunità europea sull'ambiente (4) prevede la raccolta dei dati di base in materia ambientale ed il miglioramento della loro compatibilità, comparabilità e trasparenza;

(2) considerando gli obiettivi ed i compiti dell'Agenzia europea per l'ambiente, definiti dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (5);

(3) considerando che l'istituzione di una procedura per lo scambio di informazioni sulla qualità dell'aria è necessaria per contribuire alla lotta contro l'inquinamento e gli effetti nocivi, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita e l'ambiente in tutta la Comunità, seguendo le tendenze a lungo termine e i miglioramenti derivanti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di lotta contro l'inquinamento atmosferico;

(4) considerando la necessità di evitare doppioni nel trasferimento delle informazioni, in particolare per quanto concerne le informazioni destinate all'Agenzia europea per l'ambiente e alla Commissione;

(5) considerando che l'esperienza acquisita con lo scambio di informazioni instaurato dalla decisione 75/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione (6) e dalla decisione 82/459/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e i dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico degli Stati membri (7) permette di sviluppare uno scambio di informazioni più completo e più rappresentativo aumentando il numero degli inquinanti presi in considerazione e comprendendo le reti e le singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico;

(6) considerando la necessità di operare una distinzione fra informazioni che devono essere trasmesse in ogni caso, in particolare in riferimento alla direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, sulla valutazione della qualità e la gestione dell'aria ambiente (8) (in prosieguo denominata «la direttiva sulla qualità dell'aria»), ed informazioni che devono essere trasmesse se disponibili;

(7) considerando che le informazioni raccolte devono essere sufficientemente rappresentative da consentire l'elaborazione della cartografia dei livelli di inquinamento per tutto il territorio comunitario;

(8) considerando che l'adozione di criteri comuni per la convalida ed il trattamento dei risultati delle misurazioni aumenterà la compatibilità e la comparabilità dei dati trasmessi,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivi

1. È instaurato uno scambio reciproco di informazioni e i dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico, in appresso denominato «scambio reciproco». Esso si applica a due settori:

- le reti e le stazioni: lo scambio riguarda le informazioni dettagliate che descrivono le reti e le stazioni che operano negli Stati membri per il controllo dell'inquinamento dell'aria;

- le misurazioni della qualità dell'aria ottenute dalle stazioni: lo scambio riguarda i dati calcolati a norma dei punti 3 e 4 dell'allegato I in base alle misurazioni dell'inquinamento dell'aria effettuate dalle stazioni negli Stati membri.

2. La Commissione e gli organi di cui all'articolo 6 sono responsabili dell'attuazione dello scambio reciproco. Allo scopo di beneficiare dell'esperienza acquisita dall'Agenzia europea per l'ambiente e per i problemi per i quali questa è competente, la Commissione si rivolge all'Agenzia europea per l'ambiente, tra l'altro per il funzionamento e...

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