Council Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 of 8 November 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia

Coming into Force12 November 2011
End of Effective Date12 November 2016
Celex Number32011R1138
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1138/oj
Published date11 November 2011
Date08 November 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 11 November 2011
L_2011293IT.01000101.xml
11.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2011 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (UE) n. 446/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele (FOH) originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).
(2) Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, in data 13 agosto 2010 (3), dell’avviso di apertura in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell’Unione, Cognis GmbH (Cognis) e Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Sasol), (denominati entrambi «i denunzianti»). Queste due società rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame.
(3) Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. Fase successiva del procedimento

(4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(6) Tutte le parti sono state quindi informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
(7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Come descritto nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00.
(9) Dopo l’istituzione delle misure provvisorie talune parti hanno contestato la definizione del prodotto in esame, ritenendola ambigua. Esse hanno affermato che, secondo l’avviso di apertura, solo gli FOH lineari sono compresi nella definizione del prodotto e vanno quindi esclusi gli FOH contenenti isomeri ramificati, detti anche FOH ramificati. Altre parti hanno affermato che non ha senso escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati risultanti dal processo oxo, perché consentono gli stessi impieghi e competono sul mercato con gli FOH lineari.
(10) È risultato che tutti i tipi di FOH oggetto della presente inchiesta, come descritto nel considerando 8, malgrado possibili differenze in termini di materia prima utilizzata nella produzione o variazioni nel processo di produzione, possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.
(11) Di conseguenza, dovrebbe essere mantenuta la decisione provvisoria di escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati dalla definizione del prodotto, come indicato nell’avviso di apertura, e di escludere la produzione di FOH ramificati di dette società dalla definizione della produzione dell’Unione (comprese le società che producono FOH tramite il processo oxo). In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame, si confermano i considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio.

2. Prodotto simile

(12) Si rammenta che nel considerando 13 del regolamento provvisorio era stato stabilito in via provvisoria che gli FOH lineari e quelli ramificati non sono prodotti simili e che quindi i dati relativi ai produttori di FOH costituiti da isomeri ramificati dovrebbero essere esclusi dall’analisi del pregiudizio.
(13) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. India

1.1. Valore normale

(14) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

1.2. Prezzo all’esportazione

(15) In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.3. Confronto

(16) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, i due produttori esportatori indiani hanno ribadito che le loro vendite ad uno dei denunzianti iniziali nell’Unione durante il PI non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo del margine di dumping (cfr. considerando 22 del regolamento provvisorio). Le società hanno fondato la loro richiesta sul fatto che, a norma dell’articolo 9.1, dell’accordo antidumping dell’OMC, l’importo del dazio da istituire deve essere uguale o inferiore all’intero margine di dumping. I produttori esportatori indiani hanno inoltre rinviato all’articolo 2.4, dell’accordo antidumping dell’OMC, secondo il quale va effettuato un confronto equo tra il prezzo all’esportazione ed il valore normale. Su tale base essi hanno affermato che il denunziante aveva con essi negoziato l’acquisto di ingenti quantitativi a prezzi molto bassi nel momento in cui stava elaborando la denuncia e che per tale motivo i prezzi di tali transazioni non erano stati fissati equamente e dunque tali transazioni non dovrebbero essere incluse nei calcoli del dumping.
(17) Innanzitutto è opportuno osservare che il fatto che l’accordo antidumping dell’OMC contempli la possibilità di istituire un dazio inferiore all’intero margine di dumping non costituisce un obbligo in tal senso. L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base contempla unicamente l’obbligo di limitare il dazio antidumping ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio. Inoltre non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati negoziati liberamente tra le parti. Esaminando tutti gli acquisti effettuati dal denunziante in questione si nota anche che i prezzi negoziati con i due produttori esportatori indiani erano in linea con i prezzi concordati per acquisti di prodotti comparabili effettuati dal denunziante in questione presso altri fornitori. Inoltre, è risultato che il denunziante importava da anni il prodotto in esame dai produttori esportatori indiani, e non solo durante il PI. Uno dei produttori esportatori ha addirittura affermato in un’audizione presieduta dal consigliere-auditore che i suoi prezzi al denunziante in questione erano strutturalmente inferiori a quelli applicati ad altri acquirenti. Per concludere, non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati fissati in modo equo solo perché le vendite sono state effettuate ad un denunziante e si conferma che l’obiezione è respinta.
(18) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, entrambi i produttori esportatori indiani hanno nuovamente chiesto un adeguamento della conversione valutaria a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, obiettando che a partire dal novembre 2009 un notevole apprezzamento della rupia indiana (INR) nei confronti dell’euro (EUR) avrebbe prodotto distorsioni nei calcoli del dumping
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