Council Regulation (EC) No 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding

Coming into Force31 December 1995,01 January 1001
End of Effective Date31 December 1998
Celex Number31995R3094
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/3094/oj
Published date30 December 1995
Date22 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995R3094 - IT

Regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3094/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativo agli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (4), cessa di applicarsi il 31 dicembre 1995;

considerando che nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) è stato concluso un accordo tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili (5);

considerando che l'applicazione delle attuali disposizioni della direttiva debbono essere prorogate ad interim se l'accordo OCSE non entra in vigore entro il 1° gennaio 1996;

considerando che l'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1996 quando tutte le parti avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione;

considerando che l'accordo dispone l'eliminazione di tutti gli aiuti diretti alla costruzione navale, fatti salvi gli aiuti di carattere sociale, nonché gli aiuti autorizzati alla ricerca e allo sviluppo, nell'ambito di determinati massimali;

considerando che le misure indirette di sostegno all'industria navale in forma di agevolazioni di credito e garanzie dei mutui ai costruttori sono consentite dall'accordo purché dette misure siano conformi all'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi;

considerando l'importanza significativa dell'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili e delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto comunitario;

considerando che i poteri di cui la Commissione dispone a norma degli articoli 85, 86, 92 e 93 del trattato le consentono di agire in caso di misure o pratiche anticoncorrenziali e che le azioni avviate dalla Commissione riguardo a tali misure o pratiche dei cantieri navali costituiranno parte integrante della relazione annuale da presentare agli Stati membri;

considerando che l'accordo di cui sopra potrà essere riesaminato dopo tre anni dalla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I GENERALITÀ

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma, vale a dire:

- le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

- le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio, ad esclusione di banchine galleggianti e unità mobili offshore) di almeno 100 tsl;

- i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

- pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;

- scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di muoversi.

Sono escluse le navi militari e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con il presente regolamento;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma, come definite alla lettera a);

c) «trasformazione navale», fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma come definite alla lettera a), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «nave d'alto mare a propulsione autonoma», una nave che per il suo sistema permanente, di propulsione e guida possiede tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare;

e) «accordo OCSE»: l'accordo per il rispetto delle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili;

f) «aiuti»: gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato. Tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma altresì quelli concessi da enti pubblici regionali o locali o da altri enti pubblici, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in atto in modo diretto o indiretto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navale che non possono essere considerati come vero e proprio capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato;

g) «entità collegata»: una persona fisica o...

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