Commission Regulation (EC) No 1433/2003 of 11 August 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards operational funds, operational programmes and financial assistance

Coming into Force15 August 2003
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number32003R1433
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1433/oj
Published date12 August 2003
Date11 August 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 12 August 2003
EUR-Lex - 32003R1433 - IT 32003R1433

Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0025 - 0038


Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione

dell'11 agosto 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere all'abrogazione e alla sostituzione del suddetto regolamento.

(2) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/1996 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio, a determinate condizioni ed entro certi limiti. L'articolo 16 del menzionato regolamento fissa alcune norme relative all'attuazione dei programmi operativi. È necessario adottare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra.

(3) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare, in tutto o in parte, l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni onde evitare abusi o duplicazioni degli aiuti.

(4) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, i criteri di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione in cui viene calcolato il valore della produzione commercializzata. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(5), e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione(7), è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali degli aiuti devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata su un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di definire una gamma di possibilità per il calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi, è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

(5) Per garantire la corretta utilizzazione degli aiuti, è necessario regolamentare la gestione dei fondi di esercizio e il contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tali fondi. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario degli aderenti alle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori ad utilizzare i propri fondi e a stabilire contributi di entità diversa, a condizione che tutti i produttori contribuiscano al fondo d'esercizio e ne traggano profitto.

(6) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno disporre che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

(7) È necessario istituire una procedura annuale di modifica dei programmi operativi per l'anno successivo, che permetta di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo d'esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche devono essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi da parte degli Stati membri, compresa la notifica obbligatoria alle autorità competenti, onde garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.

(8) Ai fini della certezza del diritto e della sicurezza finanziaria, è opportuno elencare in modo esaustivo le operazioni e le spese che possono rientrare o meno nei programmi operativi. Per ragioni di trasparenza e per garantire un'applicazione agevole della normativa comunitaria, è opportuno che i criteri di ammissibilità di talune misure siano conformi, ove necessario, agli orientamenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003(9). È opportuno che determinate operazioni o spese siano autorizzate in via temporanea o entro certi limiti.

(9) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà dell'aderente o dell'organizzazione.

(10) Per la corretta gestione dell'aiuto, è opportuno che le organizzazioni di produttori si impegnino per iscritto, per conto proprio o dei loro aderenti, a non ricevere un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure che possono beneficiare dell'aiuto comunitario ai sensi del presente regolamento.

(11) Per garantire l'efficace esecuzione dei programmi operativi, è opportuno che le decisioni delle competenti autorità in merito ai programmi operativi e agli importi approvati del relativo aiuto siano notificate alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esecuzione del programma.

(12) Per evitare difficoltà di tesoreria, è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Onde evitare il recupero sistematico degli anticipi, il loro importo deve essere limitato al livello minimo dell'aiuto. Occorre prevedere la possibilità di svincolare gradualmente le cauzioni depositate in funzione dell'avanzamento del programma operativo e comunque nella misura massima dell'80 % dell'anticipo versato, mentre il rimanente 20 % dovrà rimanere vincolato fino alla liquidazione del saldo. In alternativa, si deve poter ricorrere al rimborso periodico nell'arco dell'anno delle spese già sostenute.

(13) Per garantire la corretta applicazione del regime, occorre precisare le informazioni da fornire nella domanda di aiuto. Per far fronte a circostanze impreviste nell'attuazione dei programmi operativi, è possibile riportare all'esercizio successivo le domande di anticipi o di pagamenti relative ad operazioni che non è stato possibile realizzare entro i termini prescritti, per ragioni non imputabili all'organizzazione di produttori. È necessario che tutte le domande siano sottoposte a controlli amministrativi. Ai fini della corretta gestione finanziaria, è opportuno prevedere sanzioni qualora le domande vengono inoltrate in ritardo.

(14) Il massimale dell'aiuto, cui sono soggette tutte le domande, corrisponde al livello stabilito all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/1996.

(15) Occorre controllare le attività delle organizzazioni di produttori e la relativa efficienza. A tale scopo, si può ricorrere a relazioni periodiche e ad uno studio di valutazione.

(16) Occorre stabilire rigorose procedure di controllo, con sanzioni dissuasive in caso di infrazione, in considerazione dell'elevato grado di responsabilità e di iniziativa conferito alle organizzazioni di produttori. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. Ai fini della parità di trattamento, occorre stabilire la procedura da seguire qualora un'organizzazione di produttori abbia incluso per errore in un programma operativo approvato dallo Stato membro azioni non ammissibili; in tal caso gli Stati membri non devono essere tenuti a sospendere gli aiuti o a recuperare quelli indebitamente versati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(17) Le...

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