Commission Implementing Regulation (EU) No 1156/2012 of 6 December 2012 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation

Coming into Force10 December 2012,01 January 2013
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32012R1156
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1156/oj
Published date07 December 2012
Date06 December 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 7 December 2012
L_2012335IT.01004201.xml
7.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (2). Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l’efficienza e l’efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni.
(2) Per facilitare lo scambio di informazioni la direttiva 2011/16/UE stabilisce che tale scambio abbia luogo utilizzando formulari tipo. In conformità a quanto previsto dalla direttiva e al fine di garantire l’adeguatezza dei dati scambiati e l’efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo di informazioni, le notifiche e le informazioni di riscontro. È opportuno che il formulario da utilizzare comprenda un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti.
(3) In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni devono essere comunicate utilizzando per quanto possibile la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva del Consiglio.

2. Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all’articolo 7 della direttiva è conforme all’allegato I del presente regolamento.

3. Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato II del presente regolamento.

4. Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, è conforme all’allegato III del presente regolamento.

5. Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.

2. Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall’autorità competente che le trasmette.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1.

(2) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15...

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