92/424/EEC: Commission Decision of 23 July 1992 laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards identity checks on animals from third countries

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 December 1997
Published date14 August 1992
Celex Number31992D0424
Date23 July 1992
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1992/424/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 232, 14 August 1992
EUR-Lex - 31992D0424 - IT

92/424/CEE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 1992, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio in ordine al controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 14/08/1992 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0168


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1992 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio in ordine al controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi (92/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per quanto riguarda il controllo d'identità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/496/CEE, è necessario definire i casi in cui non si devono effettuare controlli sistematici;

considerando che le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell'esperienza maturata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il controllo d'identità deve essere effettuato per ciascun animale della partita.

2. In deroga al paragrafo 1, se la partita è composta di un numero considerevole di capi il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di animali sottoposti a controllo deve essere aumentato, e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

3. In deroga al paragrafo 1, il controllo d'identità deve riguardare la stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o di contenitori, per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano...

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