2001/923/EC: Council Decision of 17 December 2001 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the "Pericles" programme)

Coming into Force01 January 2002,21 December 2001
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32001D0923
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/923/oj
Published date21 December 2001
Date17 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 339, 21 December 2001
EUR-Lex - 32001D0923 - IT 32001D0923

2001/923/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle")

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0050 - 0054


Decisione del Consiglio

del 17 dicembre 2001

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle")

(2001/923/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terzo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie per una rapida introduzione dell'euro in quanto moneta unica.

(2) Nella raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e delle monete in euro(4) la Banca centrale europea (BCE) ha invitato la Commissione a istituire una cooperazione nella lotta alla contraffazione delle monete e delle banconote in euro e ha proposto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione l'attuazione di tutte le misure possibili in materia di miglioramento della lotta alla contraffazione monetaria.

(3) Nella comunicazione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro, la Commissione ha indicato che esaminerà la possibilità di avviare un'azione nei confronti di tutti gli operatori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, che dovrebbe consentire di definire gli orientamenti di una programmazione futura.

(4) Il 28 giugno 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(5), il quale si occupa di scambi di informazioni, della cooperazione e dell'assistenza reciproca, compresi gli aspetti esterni della protezione dell'euro, nonché degli obblighi degli enti creditizi di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete false e mira ad istituire un quadro generale di cooperazione applicabile anteriormente all'introduzione delle banconote e delle monete in euro nel 2002, nonché il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001(6).

(5) Le consultazioni effettuate e le esperienze acquisite mostrano l'interesse, rispetto alle azioni svolte a livello nazionale, di un programma complementare specifico e pluridisciplinare a livello comunitario destinato a durare nel tempo. È necessario pertanto integrare i due regolamenti succitati mediante l'adozione di un programma d'azione per sensibilizzare quanti sono interessati alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, che si avvalga di misure quali lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione. Tale programma sostiene ed integra le azioni degli Stati membri nel rispetto del principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

(6) È opportuno garantire che il presente programma d'azione comunitario, che mira specificamente alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed azioni esistenti o da istituire.

(7) La Commissione, fatto salvo il ruolo affidato alla BCE in materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, procede a tutte le consultazioni relative alla valutazione delle necessità per la protezione dell'euro con i principali operatori interessati (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la BCE e l'Europol) nell'ambito del comitato consultivo competente previsto dal regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare in materia di scambi, di assistenza e di formazione, ai fini dell'applicazione del presente programma.

(8) È necessario che la Comunità favorisca la cooperazione con i paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.

(9) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite...

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