Council Directive 89/173/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors

Coming into Force27 December 1988
End of Effective Date18 February 2010
Celex Number31989L0173
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/173/oj
Published date10 March 1989
Date21 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 10 March 1989
EUR-Lex - 31989L0173 - IT 31989L0173

Direttiva 89/173/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 10/03/1989 pag. 0001 - 0118
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 18 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (89/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche che dovono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le dimensioni e le masse, il regolatore di velocità, la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, i parabrezza e gli altri vetri, i collegamenti meccanici tra trattore e veicoli rimorchiati nonché la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni

devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/890/CEE (5);

considerando che per quanto concerne in particolare le prescrizioni tecniche relative ai vetri di sicurezza (parabrezza ed altri vetri) è opportuno riprendere con alcune modifiche quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel suo regolamento n. 43 («prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri») allegato all'accordo del 20 marzo 1958 concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e

di reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e delle parti di veicoli a motore (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 1. Per trattore (agricolo o forestale) si intende qualsiasi veicolo a motore a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimor-

Doc.

"

y

x

E/ECE/234

E/ECE/Trans/505

aa

a

s

Rev 1/Add 42/Rev 1.

chi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva è applicabile soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 muniti di due assi montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h.

Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un trattore per motivi concernenti:

- le dimensioni e le masse rimorchiabili,

- il regolatore di velocità e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote,

- i parabrezza e gli altri vetri,

- i collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale sul punto di attacco,

- la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore,

- il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati,

se questi sono conformi alle prescrizioni figuranti nei corrispondenti allegati e se i parabrezza e gli altri vetri ovvero

i collegamenti meccanici recano il marchio di omologazione CEE.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 relative all'uso del trattore per motivi inerenti alla massa rimorchiabile (alle masse rimorchiabili) gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie prescrizioni nazionali risultanti in particolare dai requisiti di utilizzazione particolari dovuti al rilievo del territorio, entro i limiti delle masse rimorchiabili di cui al punto 2.2 dell'allegato I purché ciò non implichi modifiche del trattore o una nuova omologazione nazionale supplementare.

Articolo 3 1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CEE per ogni tipo di parabrezza o di altri vetri e/o dei collegamenti meccanici che sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione e di controllo degli allegati III e/o IV.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende - all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri - i provvedi-

menti necessari per controllare, se necessario, la conformità della produzione con il tipo omologato. Detto controllo si limita a sondaggi.

Articolo 4 Gli Stati membri attribuiscono al fabbricante di un trattore, al fabbricante di un parabrezza e di un altro vetro ovvero di un dispositivo meccanico di collegamento oppure al rispettivo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello degli allegati III o IV per ogni tipo di uno degli elementi di cui sopra, per cui essi rilasciano l'omologazione CEE secondo l'articolo 3.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti opportuni per impedire l'uso di marchi di omologazione i quali possano generare confusione tra dispositivi di un tipo per cui è stata rilasciata un'omologazione CEE conformemente all'articolo 3 ed altri dispositivi.

Articolo 5 1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento a causa del tipo di costruzione se essi sono muniti del marchio di omologazione CEE.

2. Uno Stato membro può tuttavia vietare l'immissione sul mercato di parabrezza o dispositivi di collegamento muniti del marchio di omologazione CEE se essi non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione CEE.

Il suddetto Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione i provvedimenti presi e motiva la propria decisione.

Articolo 6 Le autorità competenti dei singoli Stati membri trasmettono alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro un mese, una copia delle schede di omologazione CEE conformi al modello dell'allegato III o IV per ogni tipo di parabrezza o di dispositivo di collegamento per cui esse rilasciano o rifiutano l'omologazione.

Articolo 7 1. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE constata che più vetri o dispositivi di collegamento muniti dello stesso marchio di omologazione CEE non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione, esso prende i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità della produzione con il tipo omologato. Le autorità competenti di tale Stato membro informano le autorità competenti degli altri Stati membri in merito ai provvedimenti presi che possono arrivare fino al ritiro dell'omologazione CEE se la mancata conformità è notevole e se essa si ripete. Tali autorità prendono gli stessi provvedimenti se le autorità

competenti di un altro Stato membro le informano di una mancata conformità di questo tipo.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, in merito al ritiro di

una omologazione CEE da esse rilasciata, ed indicano i

motivi.

Articolo 8 Ogni decisione basata sulle disposizioni prese in esecuzione della presente direttiva, la quale rifiuti o ritiri una omologazione CEE o ne vieti l'immissione sul mercato e l'uso deve essere motivata in modo preciso. Essa deve essere notificata all'interessato assieme all'indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti negli Stati membri a norma del diritto vigente.

Articolo 9 Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il

31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

EWG:L777UMBI00.96

FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1238 mm; 203 Zeilen; 9413 Zeichen;

Bediener: JUTT Pr.: C;

Kunde:

(1) GU n. C 218 del 17. 8. 1987, pag. 1.

(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 180 e GU n. C 326 del 19. 12. 1988.

(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 25.(4) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(5) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

(6) Doc. E/ECE/Trans/505

(() ALLEGATO I DIMENSIONI E MASSE RIMORCHIABILI 1.

DEFINIZIONI

1.1.

Per «lunghezza» s'intende

- la distanza...

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