Directive (EU) 2017/2103 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Framework Decision 2004/757/JHA in order to include new psychoactive substances in the definition of ‘drug’ and repealing Council Decision 2005/387/JHA

Coming into Force22 November 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017L2103
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/2103/oj
Published date21 November 2017
Date15 November 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 21 November 2017
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21.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/12

DIRETTIVA (UE) 2017/2103 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (3) prevede una strategia comune intesa a lottare contro il traffico illecito di stupefacenti, che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione, per l'economia legale e per la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. La decisione quadro 2004/757/GAI stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni per evitare problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto degli Stati membri a causa della non punibilità del reato o reati in questione ai sensi delle norme sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.
(2) La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, e alle sostanze contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzioni delle Nazioni Unite»), così come alle droghe sintetiche sottoposte a misure di controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI del Consiglio (4), che presentano rischi per la salute pubblica comparabili a quelli presentati dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.
(3) La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe applicarsi anche alle sostanze sottoposte a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio (5), che presentano rischi per la salute pubblica comparabili a quelli presentati dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.
(4) Nell'Unione stanno comparendo con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive presentano gravi rischi per la salute pubblica e per la società. Il regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) fornisce il quadro per lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e per una procedura di valutazione del rischio basata su una relazione iniziale e su una relazione di valutazione del rischio redatta per stimare se una nuova sostanza psicoattiva ponga gravi rischi per la salute pubblica e per la società. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella definizione di «stupefacenti» in conformità delle disposizioni della presente direttiva e dovrebbero essere sostenute da disposizioni proporzionate di diritto penale.
(5) Le nuove sostanze psicoattive incluse nella definizione di «stupefacenti» dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze contemplate dalle convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. È opportuno quindi modificare la definizione di «stupefacenti» prevista dalla decisione quadro 2004/757/GAI.
(6) La presente direttiva dovrebbe prevedere gli elementi essenziali della definizione di «stupefacenti», nonché la procedura e i criteri per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive in tale definizione. Inoltre, al fine di includere nella definizione di «stupefacenti» sostanze psicoattive già sottoposte a misure di controllo dalle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'azione comune 97/396/GAI e della decisione 2005/387/GAI, è opportuno aggiungere un allegato della decisione quadro 2004/757/GAI contenente un elenco tali sostanze psicoattive.
(7) Tuttavia, per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la modifica di detto allegato per includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti». È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(8) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare quanto prima le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI alle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società, ma non oltre sei mesi dall'entrata in vigore di un atto delegato che modifica l'allegato al fine di includerle nella definizione di «stupefacenti». Gli Stati membri dovrebbero effettuare, nei limiti del possibile, ogni sforzo per ridurre al minimo tale termine.
(9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società l'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, e i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle sanzioni.
(11) Poiché la presente direttiva e il regolamento (UE) 2017/2101 sono destinati a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI, tale decisione dovrebbe essere abrogata.
(12) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della
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