Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1226 of 4 May 2016 amending Annex IX to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the optional reserved terms for olive oil

Coming into Force31 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1226
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1226/oj
Published date28 July 2016
Date04 May 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 202, 28 July 2016
L_2016202IT.01000501.xml
28.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202/5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).
(2) Il 26 novembre 2015 il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini che modifica la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura.
(3) Le menzioni riservate facoltative sono definite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai...

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