Council Regulation (EC) No 1786/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in dried fodder

Coming into Force28 October 2003,01 April 2005
End of Effective Date31 March 2008
Celex Number32003R1786
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1786/oj
Published date21 October 2003
Date29 September 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
EUR-Lex - 32003R1786 - IT

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0114 - 0120


Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio

del 23 settembre 2003

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati(4), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati in tale settore che prevede la concessione di due aliquote di aiuto forfettarie, rispettivamente per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole.

(2) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato più volte modificato in modo sostanziale. A causa di ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire tale regolamento.

(3) La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione dovrebbe essere modificato per motivi ecologici.

(4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori(5).

(5) Sulla base di questi elementi, occorrerebbe ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati sia ai foraggi essiccati al sole.

(6) Poiché negli Stati meridionali la produzione inizia in aprile, la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati ammessi a beneficiare dell'aiuto dovrebbe andare dal 1o aprile al 31 marzo.

(7) Per garantire la neutralità di bilancio per i foraggi essiccati è opportuno subordinare la produzione comunitaria ad un massimale. A tal fine occorrerebbe fissare un quantitativo massimo garantito applicabile sia ai foraggi disidratati sia a quelli essiccati al sole.

(8) Tale quantitativo dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri sulla base dei quantitativi storici riconosciuti ai fini del regolamento (CE) n. 603/95.

(9) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione dovrebbe essere applicata in ogni Stato membro che superi i rispettivi quantitativi nazionali garantiti proporzionalmente all'eccedenza registrata.

(10) L'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato accertato se il quantitativo massimo garantito è stato superato. Sarebbe quindi opportuno versare un anticipo all'uscita dei foraggi dall'impresa di trasformazione.

(11) Occorrerebbe fissare requisiti minimi di qualità per i foraggi ammissibili all'aiuto.

(12) Per favorire l'approvvigionamento regolare di foraggi freschi ai trasformatori occorrerebbe in taluni casi subordinare la concessione dell'aiuto alla conclusione di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione.

(13) Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(14) Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento giustificativo necessario.

(15) In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(16) Nel caso di un contratto speciale di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore occorrerebbe garantire che l'aiuto venga trasferito al produttore stesso.

(17) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei foraggi essiccati. Ai prodotti disciplinati da tale organizzazione comune di mercato si dovrebbero pertanto applicare le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

(18) Per motivi di semplificazione, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato di gestione dei cereali.

(19) Le misure...

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