Council Regulation (EC) No 603/95 of 21 February 1995 on the common organization of the market in dried fodder

Published date21 March 1995
Subject MatterDry fodder
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 21 March 1995
EUR-Lex - 31995R0603 - IT

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 21/03/1995 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 603/95 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1995 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 (3) ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; che il regolamento (CEE) n. 1417/78 (4) ha introdotto un regime di aiuti per i foraggi essiccati;

considerando che, per i foraggi essiccati, è opportuno prevedere semplicemente il pagamento di un aiuto forfettario; che l'aiuto corrisposto per i foraggi essiccati artificialmente con il calore dovrebbe essere maggiore di quello per i foraggi essiccati al sole, in modo da tener conto dei pertinenti costi aggiuntivi;

considerando che, per limitare la produzione di foraggi essiccati nella Comunità, occorre stabilire dei massimali per i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare due diversi quantitativi massimi garantiti (QMG), uno per i foraggi essiccati artificialmente con il calore e l'altro per i foraggi essiccati al sole;

considerando che detti QMG vanno equamente ripartiti tra gli Stati membri, tenendo in particolare conto della media delle rispettive produzioni nelle campagne 1992/1993 e 1993/1994 quale risulta dai dati di cui disponeva la Commissione nel luglio 1994 e per le quali essi hanno ottenuto l'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, per garantire il rispetto dei QMG e per disincentivare le produzioni eccessive nell'insieme della Comunità, è opportuno ridurre l'aiuto per i foraggi essiccati in caso di sovrapproduzione; che tale riduzione va applicata in modo uguale in tutti gli Stati membri con riguardo al primo 5 % di superamento del QMG; che nell'ipotesi di un superamento maggiore, occorre applicare una decurtazione supplementare nei confronti di quegli Stati membri nei quali è stato oltrepassato il quantitativo nazionale garantito;

considerando che l'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato possibile determinare l'eventuale superamento del QMG; che è quindi necessario procedere al pagamento di anticipi dopo che i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione;

considerando che il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole ad un anticipio più consistente che non il 50 % contemplato nella proposta della Commissione; che quest'ultima si è associata a tale punto di vista e che ciò conferisce un carattere provvisorio agli importi iscritti all'articolo 6; che il Consiglio, onde dar seguito alla richiesta, riesaminerà immediatamente la questione dell'ammontare degli anticipi in base alla proposta della Commissione, per consentire la rapida adozione di un regolamento che disciplinerà definitivamente questo punto;

considerando che la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto deve cominciare il 1° aprile di ogni anno e concludersi il 31 marzo dell'anno successivo, in quanto negli Stati membri meridionali la produzione ha inizio già in aprile;

considerando che bisogna determinare i criteri relativi alla qualità minima dei foraggi essiccati che hanno diritto all'aiuto;

considerando che, sia per favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi freschi, sia per far beneficiare i produttori del regime di aiuto, è opportuno subordinare in alcuni casi la concessione dell'aiuto stesso alla conclusione di contratti tra i produttori e dette imprese;

considerando che i contratti devono, da un lato, favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione e, dall'altro lato, permettere ai produttori di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, è necessario prevedere che i contratti rechino determinate indicazioni;

considerando che le imprese di trasformazione devono soddisfare determinate condizioni per poter beneficiare dell'aiuto; che, quindi, è opportuno che tali imprese tengano una contabilità di magazzino, contenente i dati necessari al controllo del diritto dell'aiuto, e forniscano ogni altro documento giustificativo necessario;

considerando che, in assenza di contratti tra produttori ed imprese di trasformazione, queste ultime devono fornire altri elementi per il controllo del diritto all'aiuto;

considerando che, in caso di contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore, occorre...

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