Council Implementing Regulation (EU) No 1013/2014 of 26 September 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Coming into Force | 27 September 2014 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32014R1013 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1013/oj |
Published date | 27 September 2014 |
Date | 26 September 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 27 September 2014 |
27.9.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 283/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2014 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) | Con sentenza del 16 luglio 2014 nella causa T-572/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) | È opportuno inserire nuovamente Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) | È inoltre opportuno aggiornare le informazioni relative a due entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) | È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
1. | La seguente persona è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
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