Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on feedingstuffs intended for particular nutritional purposes
Coming into Force | 23 September 1993 |
End of Effective Date | 31 August 2010 |
Celex Number | 31993L0074 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1993/74/oj |
Published date | 22 September 1993 |
Date | 13 September 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 237, 22 September 1993 |
Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0023 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0145
DIRETTIVA 93/74/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali tendono ad assumere un ruolo sempre più rilevante nell'alimentazione degli animali familiari; che tali prodotti vengono altresì utilizzati nell'allevamento di animali da reddito;
considerando che, in alcuni Stati membri, gli alimenti che formano oggetto della presente direttiva vengono attualmente commercializzati in modo da richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle loro particolari caratteristiche di composizione;
considerando che occorre elaborare una definizione comune dei prodotti; che da tale definizione deve risultare che i prodotti presentati come appositamente destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali particolari devono avere una composizione specifica e/o essere fabbricati secondo un procedimento speciale; che è necessario stabilire il principio secondo cui tali alimenti devono distinguersi nettamente, per le loro caratteristiche e i loro fini, sia dagli alimenti comuni che da quelli a carattere medicamentoso;
considerando che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali sono alimenti la cui composizione e lavorazione devono essere appositamente studiate per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali delle categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di venire alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile;
considerando che, nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, occorre provvedere affinché questi ultimi abbiano effetti positivi sugli animali a cui vengono somministrati; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, né essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili agli alimenti composti;
considerando che è necessario fornire all'utilizzatore informazioni esatte e pertinenti sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali messi a sua disposizione;
considerando che, per distinguere gli alimenti conformi ai criteri definiti dalla presente direttiva dagli altri tipi di alimenti per animali, la denominazione di tali alimenti dev'essere accompagnata dalla qualifica unica di « dietetico »;
considerando che, come per gli alimenti comuni, è opportuno dichiarare perlomeno il tenore di componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento; che si deve prevedere inoltre la dichiarazione del tenore di taluni componenti analitici supplementari, i quali conferiscono all'alimento la qualità di alimento dietetico;
considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per l'utilizzatore;
considerando che non appare opportuno subordinare a prescrizione veterinaria la vendita di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, in quanto questi non contengono sostanze medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (4), ma che, al fine di assicurare un impiego appropriato degli alimenti di tipo molto specifico, occorre avvertire l'utilizzatore...
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