Regulation (EU) No 599/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

Coming into Force02 July 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0599
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/599/oj
Published date12 June 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 12 June 2014
L_2014173IT.01007901.xml
12.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/79

REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.
(2) Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell’Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono adottate nell’ambito del gruppo Australia, del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e della convenzione sulle armi chimiche.
(3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I di detto regolamento sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
(4) L’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 deve essere aggiornato periodicamente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza, la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell’aggiornare detto elenco di prodotti a duplice uso possono avere effetti negativi a livello della sicurezza e della non proliferazione a livello internazionale, nonché sulle prestazioni delle attività economiche degli esportatori dell’Unione. La natura tecnica delle modifiche e il fatto che tali modifiche debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, significa tuttavia che, per recepire nell’Unione gli aggiornamenti necessari, è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.
(5) Il regolamento (CE) n. 428/2009 introduce le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione come uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto regolamento. Le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione consentono a esportatori stabiliti nell’Unione di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.
(6) L’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione attualmente vigenti nell’Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni, può essere necessario eliminare dall’ambito di applicazione di dette autorizzazioni alcune destinazioni, soprattutto se, a causa di mutate circostanze, è opportuno sospendere l’autorizzazione di operazioni agevolate di esportazione nell’ambito di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per una determinata destinazione. Eliminare una destinazione dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione non dovrebbe impedire tuttavia che un esportatore possa chiedere un altro tipo di autorizzazione di esportazione conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.
(7) Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti a duplice uso conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi
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