Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (versión refundida)
| Published date | 07 January 2012 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 134, 29 mai 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 134, 29 de mayo de 2009 |
02009R0428 — IT — 15.12.2018 — 008.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 134 dell'29.5.2009, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011 | L 326 | 26 | 8.12.2011 |
| M2 | REGOLAMENTO (UE) N. 388/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2012 | L 129 | 12 | 16.5.2012 |
| ►M3 | REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 | L 173 | 79 | 12.6.2014 |
| M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1382/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2014 | L 371 | 1 | 30.12.2014 |
| M5 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2420 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2015 | L 340 | 1 | 24.12.2015 |
| M6 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1969 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2016 | L 307 | 1 | 15.11.2016 |
| M7 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2268 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2017 | L 334 | 1 | 15.12.2017 |
| ►M8 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1922 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2018 | L 319 | 1 | 14.12.2018 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 224, 27.8.2009, pag. 21 (428/2009) |
| C2 | Rettifica, GU L 060, 5.3.2016, pag. 93 (2015/2420) |
| C3 | Rettifica, GU L 025, 31.1.2017, pag. 36 (2016/1969) |
| C4 | Rettifica, GU L 012, 17.1.2018, pag. 62 (2017/2268) |
| ►C5 | Rettifica, GU L 105, 16.4.2019, pag. 67 (2018/1922) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio
del 5 maggio 2009
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
2) «esportazione» è:
i) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario);
ii) una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e
iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità. L’esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono;
3) «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
i) per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità;
ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità.
Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;
4) «dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione;
5) «servizi di intermediazione» sono:
— la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
— la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;
6) «intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della Comunità che svolga i servizi definiti all’articolo 5 dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo;
7) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa;
8) «autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
▼M1
9) «autorizzazione generale di esportazione dell’Unione» è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies;
▼B
10) «autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
11) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 e all’allegato III c;
12) «territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’articolo 3 del codice doganale comunitario;
13) «prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
CAPO II
AMBITO D’APPLICAZIONE
Articolo 3
1. L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti ►M1 imposto da una decisione o una posizione comune ◄ adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:
a) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;
c) l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato.
3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è...
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