2004/4/EC: Commission Decision of 22 December 2003 authorising Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith as regards Egypt (notified under document number C(2003) 4956)

Coming into Force22 December 2003
End of Effective Date29 November 2011
Celex Number32004D0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/4(1)/oj
Published date06 January 2004
Date22 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 2, 06 January 2004
EUR-Lex - 32004D0004 - IT 32004D0004

2004/4/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto [notificata con il numero C(2003) 4956]

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 06/01/2004 pag. 0050 - 0054


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2003

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(2003) 4956]

(2004/4/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

(2) Nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri (Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca) hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in provenienza dall'Egitto.

(3) La Commissione è intervenuta adottando la decisione 96/301/CE, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/903/CE(4).

(4) La decisione 96/301/CE è stata rafforzata da una serie di decisioni di modifica. Le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto sono state vietate, ad eccezione di quelle originarie delle "zone indenni da organismi nocivi" stabilite in conformità delle "Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi - Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi".

(5) Durante la campagna d'importazione 2002/2003, in seguito ad alcune intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, l'Egitto ha deciso di vietare tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 24 marzo 2003.

(6) In considerazione di questa situazione, la Commissione ha intrapreso una missione in Egitto, svolta da un gruppo di esperti di uno Stato membro nell'agosto 2003, volta ad effettuare una verifica tecnica dell'attuale sistema di controllo e di sorveglianza della produzione e della commercializzazione delle patate destinate all'esportazione nella Comunità.

(7) I risultati di questa missione sono stati analizzati. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un'ispezione visiva più rigorosa delle partite di patate, da eseguirsi immediatamente prima dell'esportazione presso il porto di spedizione in Egitto.

(8) Inoltre la Commissione ha ritenuto opportuno, quando vengono notificati casi di sospetta presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ridefinire la zona indenne da organismi nocivi relativa alla notifica in questione anziché vietare le esportazioni di patate provenienti da tutta la zona indenne relativa a detta notifica. Pertanto è opportuno modificare la nozione di "zona", basandosi sulla nozione di "settore" o "bacino".

(9) Tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica, dovrebbe essere possibile autorizzare, per la campagna d'importazione 2003/2004, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari da zone dell'Egitto riconosciute indenni da organismi nocivi conformemente alle norme internazionali della FAO.

(10) A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare la decisione 96/301/CE e sostituirla con la presente decisione.

(11) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle...

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