Commission Implementing Regulation (EU) No 336/2013 of 12 April 2013 amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries on catch certificates for marine fisheries products

Coming into Force14 April 2013,01 March 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0336
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/336/oj
Published date13 April 2013
Date12 April 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 105, 13 April 2013
L_2013105IT.01000401.xml
13.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.
(2) Il nome dell’autorità neozelandese figurante sui certificati di cattura convalidati dalla Nuova Zelanda cambierà a decorrere dal 1o marzo 2013.
(3) Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2) GU L 280 del...

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