Commission Regulation (EU) No 513/2013 of 4 June 2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China and amending Regulation (EU) No 182/2013 making these imports originating in or consigned from the People’s Republic of China subject to registration

Coming into Force06 June 2013
End of Effective Date06 December 2013
Celex Number32013R0513
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/513/oj
Published date05 June 2013
Date04 June 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 5 June 2013
L_2013152IT.01000501.xml
5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152/5

REGOLAMENTO (UE) N. 513/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2013

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) In data 6 settembre 2012, la Commissione europea («la Commissione») annunciava, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («Avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le relative componenti essenziali (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
(2) L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata in data 25 luglio 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di fabbricanti che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici («moduli FV») in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio da esso provocato, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

2. Registrazione

(3) In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dai necessari elementi di prova, la Commissione adottava, in data 1 marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dalla data del 6 marzo 2013.

3. Parti interessate al procedimento

(4) La Commissione notificava ufficialmente l’apertura dell’inchiesta al denunciante, ad altri fabbricanti noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti, alle autorità della RPC e agli importatori noti. La Commissione informava inoltre i fabbricanti USA della sua intenzione di considerare tale paese come un possibile paese di riferimento.
(5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
(6) Dato il numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori non collegati e di fabbricanti UE interessati al procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione annunciava nell’avviso di apertura di voler limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori non collegati e i fabbricanti UE da sottoporre all’inchiesta, scegliendo un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»).

a) Campionamento dei produttori dell’Unione

(7) La Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di fabbricanti UE. Tutti i fabbricanti noti della UE e tutte le associazioni note di fabbricanti sono stati informati della scelta del campione provvisorio di fabbricanti UE. Il campione provvisorio si componeva di nove fabbricanti UE su circa 220 già noti, prima dell’apertura dell’inchiesta, per produrre il prodotto simile (cfr. il considerando 26), che, scelti in base al volume massimo rappresentativo della produzione tenendo conto dei volumi di vendita e della posizione geografica, potessero essere ragionevolmente esaminati nel lasso di tempo disponibile. Il campione permetteva di rappresentare sia i fabbricanti UE integrati verticalmente che quelli non integrati verticalmente. Le parti interessate sono state invitate a manifestare le loro osservazioni anche sul campione provvisorio. Molte di esse hanno formulato osservazioni sul campione provvisorio e alcune hanno chiesto un’audizione con il consigliere-auditore.
(8) Alcune parti interessate hanno sollevato le seguenti obiezioni sul campione provvisorio dei fabbricanti UE:
i) innanzitutto, hanno fatto presente che le poche informazioni date sul campione scelto a titolo provvisorio erano insufficienti e non permettevano valutazioni approfondite sul campione proposto. Esse criticavano soprattutto la riservatezza che circondava l’identità dei fabbricanti UE e chiedevano che fossero resi noti gli Stati membri in cui avevano sede i fabbricanti UE inclusi nel campione, la quota che quest’ultimi detenevano sul volume totale della produzione di moduli FV, celle e wafer nonché la percentuale della produzione e delle vendite detenuta dalle singole imprese incluse nel campione e dal campione nel suo insieme;
ii) il metodo usato per la scelta del campione veniva contestato perché «avrebbe confuso tre fasi distinte» e cioè gli elementi su cui si fondava l’apertura dell’inchiesta, la definizione di industria dell’Unione e il campionamento vero e proprio. Le parti interessate lamentavano che non fosse chiaro se la definizione di industria dell’Unione fosse già avvenuta al momento della scelta del campione e quindi se il campione potesse essere considerato rappresentativo. Se la definizione di industria dell’Unione non avviene all’atto del campionamento, le parti interessate non possono verificare la rappresentatività del campione provvisorio e neppure se, in base al campione, possono valutare correttamente la situazione di tale industria durante il periodo dell’inchiesta di cui al considerando 19. Veniva inoltre deplorata l’inopportunità di scegliere il campione provvisorio in base alle risposte date dai fabbricanti UE nell’ambito dell’esame degli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta;
iii) alcune parti hanno poi sostenuto che il campione provvisorio fosse stato scelto semplicemente in base al sostegno espresso da alcune imprese alla presente inchiesta;
iv) una parte lamentava il fatto che, essendo comprese nel campione provvisorio imprese integrate verticalmente, era possibile che il volume di produzione delle celle e dei wafer fosse stato conteggiato due o anche tre volte, il che fa ulteriormente dubitare della rappresentatività complessiva del campione. Essa chiedeva che per i fabbricanti integrati verticalmente si conteggiasse il solo volume di produzione dei moduli, senza quello delle celle e dei wafer;
v) la stessa parte argomentava che una serie di dati su cui si fondava la scelta del campione fosse almeno in parte inattendibile, adombrando effetti negativi per la rappresentatività del campione provvisorio nel suo insieme;
vi) una delle parti ha fornito un elenco, pretendendo che contenesse altri 150 fabbricanti UE del prodotto simile di cui si sarebbe dovuto tener conto nella scelta di un campione di fabbricanti UE.
(9) Agli argomenti sollevati dalle parti è stato risposto come segue:
i) sono i fabbricanti UE ad aver chiesto che i loro nomi non venissero divulgati per timore di rappresaglie. Alcuni di essi erano stati effettivamente oggetto di minacce concrete per danneggiarne l’attività sia all’interno che all’esterno della UE. La Commissione ha ritenuto che tali richieste non fossero sufficientemente fondate per essere accettate. Divulgare la sede o la quota della produzione e delle vendite di singoli fabbricanti UE inseriti nel campione avrebbe potuto rivelarne l’identità e la richiesta formulata in questo senso è stata respinta;
ii) la Commissione non ha affatto «confuso» esame degli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta, definizione di industria dell’Unione e scelta del campione provvisorio: tali fasi sono sempre state indipendenti l’una dall’altra e su di esse sono state prese decisioni separate. Nulla dimostra invece che dati relativi alla produzione e alle vendite forniti dai fabbricanti UE, nel quadro dell’esame del sostegno all’apertura dell’inchiesta, abbiano pesato negativamente sulla rappresentatività del campione. È vero che la definizione provvisoria di industria dell’Unione è avvenuta all’atto dell’apertura dell’inchiesta. Per stabilire provvisoriamente la produzione totale della UE per il periodo dell’inchiesta (PI, cfr. considerando 19), sono state usate tutte le informazioni disponibili sui fabbricanti UE, anche quelle contenute nella denuncia, nonché dati raccolti presso fabbricanti UE e altre parti prima dell’apertura dell’inchiesta;
iii) ai fini del campione, si è tenuto conto di tutti i fabbricanti UE che avessero risposto alle domande sugli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta indipendentemente dal fatto che la sostenessero, vi si opponessero o non avessero un’opinione sull’inchiesta stessa; tale affermazione è stata pertanto respinta;
iv) la questione del doppio o triplo conteggio è stata affrontata al momento della scelta del campione provvisorio. È stato assodato che se fossero state escluse la produzione e le vendite di celle e
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT