Council Regulation (EC) No 88/98 of 18 December 1997 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the waters of the Baltic Sea, the Belts and the Sound

Coming into Force05 February 1998
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31998R0088
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/88/oj
Published date15 January 1998
Date18 December 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 9, 15 January 1998
EUR-Lex - 31998R0088 - IT 31998R0088

Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/1998 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 88/98 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (3), è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale; che ai fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione del suddetto regolamento;

(2) considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (4), spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

(3) considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

(4) considerando che l'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati membri contraenti della convenzione, in appresso denominata «convenzione di Danzica», è stata approvata con la decisione 83/414/CEE del Consiglio (5);

(5) considerando che la convenzione di Danzica è entrata in vigore per la Comunità il 18 marzo 1984 e che quest'ultima si è assunta tutti i diritti e gli obblighi della Danimarca e della Repubblica federale di Germania stipulati dalla convenzione stessa;

(6) considerando che la Commissione internazionale della pesca del mar Baltico, istituita dalla convenzione di Danzica, ha adottato, dopo la sua istituzione, un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel mar Baltico ed ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 20 settembre 1985, 8 dicembre 1986, 21 dicembre 1987, 29 ottobre 1988, 20 settembre 1993, 20 settembre 1994 e 11 settembre 1995, alcune raccomandazioni intese a modificare le misure tecniche;

(7) considerando che dalla convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione;

(8) considerando che il mezzo più efficace pe ridurre al massimo le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Delimitazione della zona geografica

1. Il presente regolamento concerne la cattura e lo sbarco delle risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenøre a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gübjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base

2. Esso si applica:

- ai pescatori comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

- a tutti i pescatori che esercitano la loro attività nelle acque di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

3. La zona geografica è suddivisa in 11 sottodivisioni recanti i numeri da 22 a 32, descritte nell'allegato I.

Articolo 2

Divieto di pesca per talune specie entro zone geografiche e periodi determinati

1. È vietato tenere a bordo pesci della specie in appresso elencate, catturati nelle zone geografiche e nei periodi seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. In deroga al paragrafo 1, durante la pesca del merluzzo bianco le catture accessorie di passere pianuzze e di passere di mare, effettuate nei periodi di divieto specificati in detto paragrafo, possono esser tenute a bordo entro il limite del 10 % in peso delle catture totali di merluzzzi bianchi a bordo.

Articolo 3

Dimensioni minime dei pesci

1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate nell'allegato III per la specie e la zona geografica di cui trattasi.

2. La dimensione di un pesce viene misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale.

3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime, anche se formano parte di una cattura accessoria, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, lavorati, conservati, venduti o immagazzinati, esposti o messi in vendita, ma devono essere rigettati in mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente dopo la cattura.

4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo.

5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10 % del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

Articolo 4

Misurazione della percentuale delle catture accessorie

1. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella stiva o sbarcati.

2. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del volume del pesce trasportato nella stiva o sbarcato.

3. Norme particolareggiate per determinare le percentuali delle catture accessorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

Dimensioni minime delle maglie

1. È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe che abbiano maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per la zona geografica e la specie ittica, o il gruppo di specie ittiche, di cui trattasi.

2. Per la pesca del salmone è vietato utilizzare reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti con maglie inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per questa specie.

3. È vietato utilizzare reti da imbrocco con maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per le zone geografiche, la specie o il gruppo di specie di cui trattasi.

Articolo 6

Determinazione della dimensione delle maglie

1. Per il controllo delle...

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