Council Directive 92/22/EEC of 31 March 1992 on safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers

Coming into Force13 April 1992
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31992L0022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/22/oj
Published date14 May 1992
Date31 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 14 May 1992
EUR-Lex - 31992L0022 - IT

Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0011 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0052


DIRETTIVA 92/22/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è d'uopo adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il metodo di armonizzazione totale sarà essenziale al fine di conseguire appieno il grande mercato;

considerando che un tale metodo dovrà essere impiegato all'occasione della revisione dell'intera procedura di omologazione CEE tenendo conto dello spirito della risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che le prescrizioni relative ai vetri di sicurezza differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto devono essere adottate da tutti gli Stati membri prescrizioni identiche ad integrazione ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che una normativa avente per oggetto i vertri di sicurezza reca non soltanto prescrizioni relative alla loro costruzione ma anche alla installazione sul veicolo;

considerando che con una procedura di omologazione armonizzata dei vetri di sicurezza ogni Stato membro può accertare il rispetto delle prescrizioni comuni di fabbricazione e di prova ed informarne gli altri Stati membri con l'invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ciascun tipo di vetro di sicurezza; che con l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su qualsiasi vetro di sicurezza conforme al tipo omologato non è piu giustificato un controllo tecnico di detti vetri negli altri Stati membri;

considerando che, per quanto concerne i parabrezza, l'aspetto della sicurezza presenta un'importanza del tutto particolare in quanto, in misura maggiore che gli altri vetri, essi possono essere sottoposti ad urti violenti sia in caso di collisione sia in caso di urti esterni e possono quindi essere all'origine di gravi lesioni; che, oltre a mirare al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri la cui disparità crea ostacoli agli scambi, le soluzioni da adottare devono rispondere all'esigenza della sicurezza della circolazione stradale e all'esigenza del miglioramento di tale sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro omologa qualsiasi tipo di vetro di sicurezza contemplato dal campo di applicazione di cui al punto 1 dell'allegato I se risulta conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova.

2. Ogni Stato membro concede l'omologazione a qualsiasi tipo di veicolo se questo è conforme alle prescrizioni di instaurazione previste nell'allegato III.

3. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per sorvegliare, per quanto necessario, la conformità della fabbricazione con il tipo omologato, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 2

Ogni domanda di omologazione CEE è presentata ad uno Stato membro dal fabbricante o dal suo mandatario. Detto Stato membro attribuisce al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conformemente alle disposizioni dei punti da 4.4 a 4.7 dell'allegato II per ogni tipo di vetro di sicurezza che esso omologa ai sensi dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'uso di marchi che possono creare confusioni tra i vetri di sicurezza il cui tipo è stato omologato ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

Le autorità competenti di ogni Stato membro inviano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di vetro di sicurezza e, per quanto attiene all'installazione dei vetri di sicurezza, per ciascun tipo di veicolo da esse omologato.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato e l'uso dei vetri di sicurezza per motivi concernenti le loro caratteristiche se questi recano il marchio di omologazione CEE.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari vetri di sicurezza che recano lo stesso marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, esso adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione con il tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure adottate che possono giungere, all'occorrenza, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Le suddette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, sulla revoca di omologazioni CEE concesse nonché sui motivi che giustificano tale provvedimento.

3. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesta la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a comporre la controversia. La Commissione viene informata e procede, in quanto necessario a consultazioni adeguate per giungere ad una soluzione.

Articolo 6

Ogni decisione di diniego o di revoca di un'omologazione o di divieto d'immissione sul mercato o di uso presa ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva deve essere motivata con precisione. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei rimedi giuridici previsti dalla legislazione in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali questi rimedi devono essere proposti.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo né negare o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti i vetri di sicurezza se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono installati conformemente alle prescrizioni stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Ai sensi della presente direttiva per veicolo s'intende qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché il suo rimorchio, fatti salvi i veicoli che si spostano su rotaia, i trattori e le macchine agricole o forestali nonché le macchine per cantieri.

La classificazione internazionale di questi veicoli è quella che figura alla nota (b) dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o luglio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri menzionano esplicitamente la presente direttiva o sono corredate da tale riferimento nella pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri fissano le modalità per tale riferimento.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.(2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 80 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 9.(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(5) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I Campo d'applicazione e definizione

ALLEGATO II Vetri: Prescrizioni di costruzione e di prova, domanda di omologazione CEE, marchi, omologazione CEE, modifica o estensione dell'omologazione CEE, conformità della produzione e sanzioni in caso di non conformità della produzione

ALLEGATO II A Condizioni generali di prova

ALLEGATO II B Parabrezza stratificati ordinari

ALLEGATO II C Parabrezza stratificati trattati

ALLEGATO II D Parabrezza di vetro-plastica

ALLEGATO II E Classificazione in gruppi dei parabrezza per le prove di omologazione CEE

ALLEGATO II F Procedura per determinare le zone di prova sui parabrezza dei veicoli della categoria M1 con riferimento ai punti «V»

ALLEGATO II G Procedura per determinare il punto «H» e l'angolo effettivo di...

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