Directive 97/27/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC

Coming into Force14 September 1997
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31997L0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/27/oj
Published date25 August 1997
Date22 July 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 233, 25 August 1997
EUR-Lex - 31997L0027 - IT

Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 25/08/1997 pag. 0001 - 0031


DIRETTIVA 97/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che l'armonizzazione totale dei requisiti tecnici per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un alto livello di sicurezza per il pubblico;

(2) considerando che i requisiti tecnici di alcune categorie di veicoli devono essere conformi alle legislazioni nazionali, inter alia, per quanto concerne le loro masse e dimensioni;

(3) considerando che questi requisiti differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto gli stessi requisiti devono essere adottati da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione della loro legislazione attuale, in particolare per consentire l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4);

(4) considerando che è auspicabile armonizzare le masse e le dimensioni massime dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (5); che la direttiva summenzionata si applica soltanto al traffico nei territori degli Stati membri e non ai requisiti tecnici, come previsto dalla direttiva 70/156/CEE;

(5) considerando che la direttiva 96/53/CE contempla determinate dimensioni massime autorizzate sia per il traffico nazionale che per il traffico internazionale negli Stati membri, prevedendo un lasso di tempo per la loro entrata in vigore; che alcune altre dimensioni massime autorizzate, nonché le masse massime autorizzate, restano applicabili soltanto al traffico internazionale;

(6) considerando pertanto che l'armonizzazione delle masse massime autorizzate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri non sembra fattibile a breve termine; che, d'altro lato, risulta attualmente possibile completare, per quanto attuabile, l'armonizzazione delle loro dimensioni massime, affrontare la questione delle masse prevedendo la possibilità di una procedura uniforme per la determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro e perseguire il costante miglioramento della sicurezza, in particolare per quanto riguarda talune categorie di rimorchi;

(7) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 96/53/CE, gli Stati membri possono autorizzare la circolazione nel loro territorio, per il trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate attività di trasporto nazionale che non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, di veicoli della categoria N le cui dimensioni sono superiori ai limiti stabiliti da tale direttiva; che, per quanto riguarda i veicoli delle categorie M2 e M3, la direttiva 96/53/CE si applica solo al traffico internazionale; che è pertanto necessario autorizzare in via derogatoria omologazioni per i veicoli le cui dimensioni sono superiori alle dimensioni massime autorizzate dalla presente direttiva e per alcune altre caratteristiche, con la contemporanea possibilità, per gli Stati membri, di rifiutare i veicoli omologati in base a tali disposizioni derogatorie;

(8) considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere attuate al fine di assicurare la conformità dei veicoli con i requisiti della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, ad essa si applicano le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo;

(9) considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prevedono che ogni direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i pertinenti punti dell'allegato I di detta direttiva, nonché di una scheda di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, affinché tale omologazione possa essere informatizzata;

(10) considerando che sono state introdotte disposizioni specifiche relative ai veicoli incompleti al fine di facilitare la seconda fase dell'omologazione per quanto concerne i veicoli completati;

(11) considerando che nella presente direttiva sono inserite disposizioni specifiche per tener conto degli assi sollevabili o scaricabili; che è riconosciuto che tali assi dovrebbero essere presi in considerazione anche nella direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (6), e nella direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (7);

(12) considerando che dovrebbero essere incorporate disposizioni specifiche anche nella direttiva 71/320/CEE per tener maggiormente conto dei requisiti tecnici ai quali i veicoli delle categorie M2, M3 e N devono conformarsi per il traino di rimorchi;

(13) considerando che dovrebbero essere incorporate disposizioni specifiche anche nella direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (8), per tener conto del fatto che negli Stati membri i veicoli possono essere immatricolati con masse diverse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore o rimorchio quale definito nell'articolo 2 e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1.

Articolo 2

Nessuno Stato membro può rifiutare di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso per motivi inerenti alle sue masse e dimensioni qualora queste soddisfino i requisiti definiti nell'allegato I.

Articolo 3

Uno Stato membro può tuttavia rifiutare di concedere l'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso, o considerare il suo certificato di conformità non valido a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, oppure riservare il medesimo al trasporto di carichi indivisibili, qualora esso, omologato a norma della presente direttiva, benefici della deroga di cui all'articolo 7 e la deroga sia in contrasto con le prescrizioni nazionali in vigore nello Stato membro in questione.

Articolo 4

Gli Stati membri, nel concedere l'omologazione nazionale, nell'immatricolare o nell'autorizzare l'ammissione alla circolazione o l'uso di veicoli omologati a norma della presente direttiva, attribuiscono loro masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione a livello nazionale, in base alle rispettive masse massime autorizzate a livello nazionale. Ai fini della determinazione di tali masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, gli Stati membri non possono rifiutare di applicare, su richiesta del costruttore, la procedura di cui all'allegato IV.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, gli Stati membri possono assoggettare gli assi scaricabili e sollevabili a requisiti tecnici nazionali. Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare di applicare, su richiesta del costruttore, i requisiti tecnici di cui all'allegato IV, punto 3.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2 e all'allegato I, punto 7.3.2.1, gli Stati membri possono rifiutare di concedere l'omologazione nazionale o rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione o l'uso degli autobus di linea o granturismo di larghezza superiore a 2,50 m fino al 31 dicembre 1999, come previsto dall'articolo 9 della direttiva 96/53/CE.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2 e al punto 7.3 dell'allegato I, ed anche se non sono necessariamente soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.6 dell'allegato I, gli Stati membri possono omologare veicoli aventi dimensioni superiori a quelle indicate in detto punto. Nel certificato di omologazione dell'allegato III della presente direttiva sono contenute informazioni particolareggiate sulla deroga e si applicano le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 8

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

a) l'allegato I è così modificato:

1) la nota (j) è completata come segue: «per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva...

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