Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air

Coming into Force09 March 2002
End of Effective Date10 June 2010
Celex Number32002L0003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/3/oj
Published date09 March 2002
Date12 February 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 09 March 2002
EUR-Lex - 32002L0003 - IT

Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0014 - 0030


Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2002

relativa all'ozono nell'aria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 dicembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) In base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato, il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(5), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE(6), prevede in modo specifico l'adeguamento della legislazione vigente in materia di inquinanti atmosferici. Il suddetto programma raccomanda di stabilire obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente(7), il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo.

(3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario.

(4) La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici delle soglie devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici internazionali del settore. La Commissione deve tener conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e dei progressi della metrologia nell'ottica di riesaminare gli elementi su cui tali soglie sono fondate.

(5) La direttiva 96/62/CE prescrive la fissazione di valori limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono. Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, andrebbero fissati, a livello comunitario, valori bersaglio per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali valori bersaglio dovrebbero rifarsi agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(8).

(6) In base alla direttiva 96/62/CE è opportuno che piani e programmi siano attuati nelle zone e negli agglomerati in cui le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio onde garantire, per quanto possibile, che entro la data stabilita tali valori siano rispettati. Ciò consiste, in larga misura, nell'attuare misure di controllo conformi alla normativa comunitaria in materia.

(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di ravvicinare gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.

(8) Le misurazioni dovrebbero essere obbligatorie nelle zone in cui le concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine. Il numero di punti di campionamento fissi necessari può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari.

(9) Occorrerebbe fissare una soglia di allarme per l'ozono per la protezione della popolazione in generale. È altresì opportuno fissare una soglia di informazione per proteggere i gruppi sensibili della popolazione. Occorrerebbe fornire sistematicamente alla popolazione informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'aria.

(10) Occorrerebbe predisporre piani d'azione a breve termine qualora ciò possa ridurre significativamente il rischio di superamento della soglia di allarme. Occorrerebbe ricercare e studiare la possibilità di ridurre il rischio, la durata e la gravità di tali superamenti. Tali misure locali non dovrebbero tuttavia essere imposte laddove l'analisi costi-benefici dimostri che sarebbero sproporzionate.

(11) Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, può essere necessario un certo grado di coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani, programmi e piani d'azione a breve termine, nonché dell'informazione della popolazione. Gli Stati membri dovrebbero continuare, se del caso, la cooperazione con paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione di quelli candidati all'adesione.

(12) Onde poter redigere relazioni periodiche, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni rilevate.

(13) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della presente direttiva sulla scorta dei progressi più recenti della ricerca scientifica, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione della Commissione dovrebbe inserirsi nell'ambito di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento. In questo contesto la relazione dovrebbe tener conto della possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine entro un determinato periodo di tempo.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(15) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero garantire un'efficace protezione dagli effetti nocivi sulla salute umana dell'esposizione all'ozono e ridurre gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(16) La direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono(10) dovrebbe essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva si prefigge di:

a) fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

b) garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e, ove opportuno, dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) nell'aria;

c) ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'aria e metterle a disposizione della popolazione;

d) garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'aria sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi;

e) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei livelli d'ozono, e l'uso delle potenzialità delle misure transfrontaliere e l'accordo su tali misure.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "aria": l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro;

2) "inquinante": qualsiasi sostanza direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'aria, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

3) "precursori dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo, alcune delle quali sono elencate nell'allegato VI;

4) "livello": concentrazione di un inquinante nell'aria o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

5) "valutazione": qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria;

6) "misurazione in siti fissi": le misurazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE;

7) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;

8) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, una densità abitativa per km² tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria;

9) "valore bersaglio": livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;

10) "obiettivo a lungo termine": concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base...

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