Council Regulation (EC) No 302/2009 of 6 April 2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean, amending Regulation (EC) No 43/2009 and repealing Regulation (EC) No 1559/2007

Coming into Force18 April 2009
End of Effective Date05 October 2016
Celex Number32009R0302
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/302/oj
Published date15 April 2009
Date06 April 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 15 April 2009
L_2009096IT.01000101.xml
15.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/1

REGOLAMENTO (CE) N. 302/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (2) («la convenzione»).
(2) Nella sua sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, la cui durata è prevista fino al 2022 e che è destinato a sostituire il piano di ricostituzione adottato nel 2006.
(3) Le misure previste dal nuovo piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2011, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure concernenti la capacità di pesca e di allevamento nonché misure rafforzate di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.
(4) È quindi necessario attuare il piano di ricostituzione dell’ICCAT mediante un regolamento che istituisca un piano di ricostituzione conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3); è opportuno che tale regolamento entri in vigore anteriormente all’inizio della campagna di pesca principale.
(5) Il piano di ricostituzione dell’ICCAT per il 2006 è stato recepito nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (4). A seguito dell’adozione da parte dell’ICCAT di un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso è necessario modificare il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), abrogare il regolamento (CE) n. 1559/2007 e sostituire quest’ultimo con il presente regolamento.
(6) Data l’urgenza della questione è necessario accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito d’applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 50 %.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

b) «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container;

c) «nave da cattura»: un’imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

d) «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia a un porto designato;

e) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

f) «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura il fatto che pratica la pesca del tonno rosso durante una determinata campagna di pesca;

g) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri ovvero del medesimo Stato membro, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione;

h) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento:

i) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura o dalla tonnara alla gabbia di trasporto;
ii) di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto;
iii) di tonno rosso morto dalla rete della nave di cattura o dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria;
iv) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
v) di una gabbia da trasporto da un rimorchiatore ad un altro rimorchiatore;

i) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;

j) «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto alle gabbie da ingrasso e da allevamento;

k) «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da due a sei mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

l) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

m) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di una nave da pesca verso un’altra nave da pesca;

n) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

o) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

p) «compito II»: il compito II quale definito dall’ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990).

Articolo 3

Lunghezza delle navi

Tutte le lunghezze delle navi menzionate nel presente regolamento sono intese come lunghezze fuori tutto.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Condizioni associate alle possibilità di pesca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2. Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

3. Il piano di pesca annuale specifica in particolare:

a) le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell’elenco di cui all’articolo 14 e i contingenti individuali loro assegnati nonché il metodo utilizzato per l’assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali;
b) per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e per le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione europea («la Commissione»). La Commissione trasmette i piani di pesca al segretariato dell’ICCAT entro il 1o marzo di ogni anno.

5. Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente assegnato è trasmessa alla Commissione almeno tredici giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette tale modifica al segretariato dell’ICCAT almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione.

6. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera:

a) non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’articolo 20;
b) ha commesso un’infrazione di cui all’articolo 33.

Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera...

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