Council Regulation (EC) No 1559/2007 of 17 December 2007 establishing a multi-annual recovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and Mediterranean and amending Regulation (EC) No 520/2007

Published date22 December 2007
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 22 December 2007
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22.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/8

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (2).
(2) Nella sua riunione annuale del novembre 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano quindicennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(3) Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.
(4) Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla raccomandazione dell’ICCAT, il piano di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato recepito in via provvisoria dal regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3), in attesa dell’adozione di un regolamento recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso nel 2007.
(5) È quindi necessario attuare il piano di ricostituzione dell’ICCAT a titolo permanente mediante un regolamento che istituisca un piano di ricostituzione conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4), che sarà applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.
(6) Alcune misure tecniche adottate dall’ICCAT per il tonno rosso sono state integrate nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (5).
(7) Ai soli fini del loro finanziamento, sino al 31 dicembre 2014, le misure per l’attuazione del piano di ricostituzione dell’ICCAT adottate ai sensi del presente regolamento, nonché quelle provvisoriamente adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 643/2007, dovrebbero essere considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 643/2007.
(8) L’adozione, da parte dell’ICCAT, di nuove misure tecniche per il tonno rosso e l’aggiornamento delle misure in vigore dall’adozione del suddetto regolamento rendono necessario sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 520/2007 e sostituirle con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità superiore al 50 %.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
b) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina, le navi da trasporto, i rimorchiatori e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
c) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;
d) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:
i) dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;
ii) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
e) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;
f) «ingabbiamento»: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso vivo senza che questo sia salpato a bordo;
g) «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da 2 a 6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;
h) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;
i) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
j) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
k) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
l) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
m) «compito II»: il compito II quale definito dalla ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990);
n) «nave da trasporto»: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso o di allevamento.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 3

Totali ammissibili di cattura (TAC)

I TAC fissati dall’ICCAT per le parti contraenti in relazione allo stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono i seguenti:

nel 2008: 28 500 tonnellate,
nel 2009: 27 500 tonnellate,
nel 2010: 25 500 tonnellate.

Qualora tuttavia vengano adottati nuovi TAC nell’ambito dell’ICCAT, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua di conseguenza i TAC fissati al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2. Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Lo Stato membro il cui contingente di tonno rosso è inferiore al 5 % del contingente comunitario può adottare, nel proprio piano di pesca, un metodo specifico per la gestione del proprio contingente, nel qual caso le disposizioni del paragrafo 3 non sono applicabili.

3. Il piano di pesca annuale:

a) individua tra l’altro le navi di dimensioni superiori a 24 metri incluse nell’elenco di cui all’articolo 12 e i contingenti individuali ad esse assegnati;
b) per le navi di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, individua almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione. Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente è trasmessa alla Commissione almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione.

5. Lo Stato membro di bandiera prende le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera:

a) non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3;
b) ha commesso un’infrazione di cui all’articolo 26.

Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera quando la nave non si trova in un porto della Comunità.

Lo Stato membro di bandiera può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

6. Entro...

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