Council Regulation (EC) No 643/2007 of 11 June 2007 amending Regulation (EC) No 41/2007 as concerns the recovery plan for bluefin tuna recommended by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

Published date13 June 2007
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 13 June 2007
L_2007151IT.01000101.xml
13.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/1

REGOLAMENTO (CE) N. 643/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).
(2) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3).
(3) Nella riunione annuale del novembre 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano di ricostituzione quindicennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(4) A norma del regolamento (CE) n. 41/2007 sono fissate, in via provvisoria, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per il tonno rosso, in attesa di un accordo sulla ripartizione definitiva di tale stock in conformità della convenzione ICCAT.
(5) Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione. Per contribuire alla conservazione del tonno rosso è necessario che misure speciali siano attuate a partire dal 2007, in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso.
(6) Poiché la pesca del tonno rosso da parte delle navi comunitarie ha avuto inizio nel febbraio 2007, è stato necessario che le relative misure di gestione e di controllo approvate dall’ICCAT siano applicate a decorrere dal febbraio 2007, e non dal 13 giugno 2007 come previsto nella raccomandazione 2006[05] dell’ICCAT, al fine di garantire il rispetto del piano di ricostituzione del tonno rosso.
(7) Le misure adottate ai sensi del presente regolamento, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente capo: «CAPO X bis MISURE SPECIALI PER IL TONNO ROSSO NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO SEZIONE 1 Misure di gestione Articolo 80 bis Campo d’applicazione Il presente capo stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di misure speciali per il tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Esso si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Articolo 80 ter Definizioni Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
a) “PCC”: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
b) “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
c) “operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;
d) “attività di trasferimento”: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:
i) dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;
ii) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
e) “tonnara”: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;
f) “ingabbiamento”: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;
g) “ingrasso”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;
h) “allevamento”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;
i) “trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto;
j) “nave officina”: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
k) “pesca sportiva”: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
l) “pesca ricreativa”: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
m) “compito II”: il compito II quale definito dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel “Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico” (terza edizione, ICCAT, 1990).
Articolo 80 quater Contingente 1. Ciascuno Stato membro può assegnare il contingente nazionale di tonno rosso alle proprie navi e tonnare autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso. 2. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione Articolo 80 quinquies Operazioni di pesca congiunta 1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati. 2. All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture. 3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. SEZIONE 2 Misure tecniche Articolo 80 sexies Periodi di divieto della pesca In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007 (4):
a) la pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2007, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;
b) la pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2007;
c) la pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008;
d) la pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008.
Articolo 80 septies Utilizzo di aeromobili In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007, è vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione. Articolo 80 octies Taglia minima 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 80 decies, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:
a) tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;
b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.
3. Le
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