Council Directive 89/284/EEC of 13 April 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the calcium, magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers

Coming into Force17 April 1989
End of Effective Date10 December 2003
Celex Number31989L0284
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/284/oj
Published date22 April 1989
Date13 April 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 111, 22 April 1989
EUR-Lex - 31989L0284 - IT

Direttiva 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 22/04/1989 pag. 0034 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 18 pag. 0229


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 1989

che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi

(89/284/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/183/CEE (5), ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi solidi di tipo CEE; che si è rivelato necessario estendere detta direttiva al calcio, al magnesio, al sodio e allo zolfo contenuti in detti concimi;

considerando che la direttiva 76/116/CEE può d'ora in poi essere applicabile a concimi contenenti soltanto calcio, magnesio e zolfo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per i concimi CEE di cui all'allegato I della direttiva 76/116/CEE si può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguali ai minimi fissati dall'articolo 2 della presente direttiva e purché i concimi CEE rimangano conformi alle specifiche figuranti nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE. La denominazione del tipo è completata in questo caso dall'indicazione di cui all'articolo 6, lettera b) della presente direttiva.

Articolo 2

Per i concimi CEE di cui all'articolo 1, si può dichiarare un titolo in magnesio, sodio e zolfo soltanto se contengono:

- almeno il 2 % di ossido di magnesio (MgO) ossia l'1,2 % di Mg;

- almeno il 3 % di ossido di sodio (Na2O) ossia il 2,2 % di Na;

- almeno il 5 % di anidride solforica (SO3) ossia il 2 % di S.

Articolo 3

1. A norma della presente direttiva, il calcio considerato come elemento nutritivo va dichiarato, senza pregiudizio del paragrafo 2, soltanto per i concimi del tipo 1 e 2 dell'elenco figurante nell'allegato I.

Gli Stati membri possono stabilire che per i concimi immessi in commercio sul loro territorio, il tenore di calcio sia dichiarato sotto forma di ossido di CaO oppure sotto forma di elemento Ca o infine nelle due forme contemporanemente.

Per passare dal tenore...

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