Council Regulation (EEC) No 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Coming into Force30 October 1993
End of Effective Date15 January 2007
Celex Number31993R0302
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/302/oj
Published date12 February 1993
Date08 February 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 36, 12 February 1993
EUR-Lex - 31993R0302 - IT 31993R0302

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/1993 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0071


REGOLAMENTO (CEE) N. 302/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990;

- ha accolto gli « Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga » presentatigli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che « sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione »;

- ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire;

considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe, fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992;

considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE (4), la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione di Vienna », ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta convenzione (5);

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90 (6), per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della convenzione di Vienna;

considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (7), la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti;

considerando che sono necessarie informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga;

considerando che il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili; che occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; che questa missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe;

considerando che l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga;

considerando che le informazioni raccolte dall'Osservatorio riguardano settori prioritari di cui si deve definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione;

considerando che durante i primi tre anni si rivolgerà particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda;

considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989 riguardante una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze (8), il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a prendere eventuali iniziative in merito ad una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze;

considerando la necessità di istituire una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio;

considerando che occorre tenere conto della convenzione 108 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati personali (1981);

considerando che già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, e che è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi;

considerando che l'Osservatorio deve essere dotato di personalità giuridica;

considerando che occorre assicurare che l'Osservatorio rispetti la missione d'informazione ad esso affidata e attribuire a tale effetto competenza alla Corte di giustizia;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ai paesi...

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