Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC

Coming into Force12 October 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006D1364
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/1364/oj
Published date22 September 2006
Date06 September 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 262, 22 September 2006
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22.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262/1

DECISIONE N. 1364/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'adozione della decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (3), è emersa la necessità di integrare pienamente i nuovi Stati membri, i paesi in fase di adesione e i paesi candidati in tali orientamenti e di adattarli ulteriormente, ove necessario, alla nuova politica di prossimità dell'Unione europea.
(2) Le priorità per le reti transeuropee dell'energia derivano dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (4), nonché della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (5). Queste priorità sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, in merito allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria al funzionamento del mercato dell'energia. Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per conseguire l'obiettivo di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile. Detto obiettivo dovrebbe tuttora essere conseguito senza provocare perturbazioni sproporzionate al normale equilibrio di mercato. È opportuno inoltre tenere pienamente conto degli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, in particolare dell'opportunità di ridurre il traffico stradale utilizzando gasdotti per il gas naturale e le olefine.
(3) La presente decisione consente di avvicinarsi a un obiettivo, stabilito al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, per il livello di interconnessione elettrica tra Stati membri, migliorando così l'affidabilità e l'integrità delle reti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento del mercato interno.
(4) Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le norme comuni in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale e tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.
(5) Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazioni interessate tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale nonché di obblighi di servizio pubblico.
(6) Alla luce delle sinergie potenziali tra reti di gas naturale e reti di olefine, è opportuno accordare la dovuta importanza allo sviluppo e all'integrazione delle reti di olefine per far fronte ai bisogni di consumo di gas di olefine delle industrie nella Comunità.
(7) Le priorità per le reti transeuropee dell'energia derivano anche dalla loro crescente importanza per garantire e diversificare le forniture energetiche della Comunità, incorporando le reti dell'energia dei nuovi Stati membri, dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati garantendo il funzionamento coordinato delle reti dell'energia nella Comunità e nei paesi vicini dopo aver consultato gli Stati membri interessati. I paesi vicini alla Comunità hanno infatti un ruolo molto importante nella sua politica energetica. Essi forniscono la maggior parte del fabbisogno comunitario di gas naturale, sono partner fondamentali per il transito dell'energia primaria destinata alla Comunità e diventeranno attori sempre più importanti sui suoi mercati interni del gas e dell'elettricità.
(8) Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, è necessario evidenziare i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Si dovrebbero inoltre prevedere una dichiarazione d'interesse europeo per i progetti aventi la massima priorità nonché, se del caso, un maggiore coordinamento.
(9) Ai fini della raccolta delle informazioni richieste ai sensi della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, utilizzare informazioni per progetti dichiarati d'interesse europeo che sono già disponibili, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. Ad esempio, siffatte informazioni potrebbero già essere disponibili nel contesto del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), nel quadro di altre normative comunitarie che possono prevedere cofinanziamenti per i progetti afferenti alla Rete transeuropea dei trasporti e delle decisioni che approvano singoli progetti ai sensi di detti strumenti legislativi, come pure nel contesto delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
(10) La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe garantire un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95. Tale procedura dovrebbe prevedere due livelli: il primo relativo alla fissazione di un numero ristretto di criteri di individuazione di tali progetti e il secondo concernente la descrizione dettagliata dei progetti, con riferimento alle specifiche.
(11) L'adeguata priorità dei finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe essere accordata a progetti dichiarati di interesse europeo. Al momento della presentazione dei progetti nell'ambito di altri strumenti finanziari della Comunità, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai progetti dichiarati d'interesse europeo.
(12) Per la maggior parte dei progetti dichiarati d'interesse europeo, un ritardo considerevole effettivo o previsto potrebbe essere un ritardo la cui durata prevista è fra uno e due anni.
(13) Dato che le specifiche dei progetti sono passibili di modifica, esse possono essere fornite unicamente a titolo indicativo. La Commissione dovrebbe quindi conservare la facoltà di aggiornarle. Poiché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche, ambientali ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritino eventualmente un sostegno comunitario.
(14) Quando progetti dichiarati d'interesse europeo o sezioni di tali progetti o gruppi di tali progetti incontrano difficoltà di attuazione, un coordinatore europeo potrebbe svolgere il ruolo di mediatore favorendo la cooperazione tra tutte le parti interessate e garantendo l'adeguato svolgimento del monitoraggio per tenere informata la Comunità sui progressi compiuti. I servizi di un coordinatore europeo dovrebbero altresì essere resi disponibili per altri progetti, su richiesta degli Stati membri interessati.
(15) Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coordinare l'attuazione di alcuni progetti, in particolare i progetti transfrontalieri o loro sezioni.
(16) Si dovrebbe creare un contesto più favorevole allo sviluppo e alla realizzazione delle reti transeuropee dell'energia, soprattutto incoraggiando la cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti, facilitando l'espletamento delle procedure di autorizzazione applicabili ai progetti della rete negli Stati membri onde ridurre i ritardi e mobilitare ove opportuno i fondi, gli strumenti e i programmi finanziari della Comunità disponibili per i progetti della rete. La Comunità dovrebbe sostenere le misure degli Stati membri che perseguono tale obiettivo.
(17) Visto che la dotazione del bilancio comunitario per le reti transeuropee nel settore dell'energia è soprattutto destinata a finanziare studi di fattibilità, compete ai Fondi strutturali, ai programmi e agli strumenti finanziari della Comunità consentire, se del caso, l'afflusso di capitali per tali reti di interconnessione, soprattutto interregionale.
(18) L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specifiche e l'individuazione dei progetti prioritari, in particolare di quelli d'interesse europeo, andrebbero effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
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