Commission Directive 2002/26/EC of 13 March 2002 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of ochratoxin A in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 April 2002
End of Effective Date28 March 2006
Celex Number32002L0026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/26/oj
Published date16 March 2002
Date13 March 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 75, 16 March 2002
EUR-Lex - 32002L0026 - IT 32002L0026

Direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0038 - 0043


Direttiva 2002/26/CE della Commissione

del 13 marzo 2002

relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana(2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 472/2002(4), fissa limiti massimi per l'ocratossina A presente in taluni prodotti alimentari.

(2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(5), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari.

(3) Il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di ocratossina A, sostanza che si presenta in modo molto eterogeneo nelle partite.

(4) È necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi di analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili.

(5) Le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo di campioni e i metodi di analisi sono state stabilite in base alle conoscenze attuali e potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari vengano prelevati secondo le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché la preparazione del campione e il metodo di analisi per il controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle...

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