Règlement délégué (UE) 2019/1011 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne certaines conditions d'enregistrement afin de favoriser l'utilisation des marchés de croissance des PME aux fins de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force11 October 2019,22 June 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1011
Date13 December 2018
Published date21 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1011/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 165, 21 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 165, 21 juin 2019
L_2019165IT.01000101.xml
21.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda talune condizioni di registrazione per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le PMI ai fini della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'iniziativa dell'Unione dei mercati dei capitali è intesa a ridurre la dipendenza dai prestiti bancari e a diversificare le fonti di finanziamento basate sul mercato per tutte le piccole e medie imprese («PMI») e a promuovere l'emissione di obbligazioni e di azioni da parte delle PMI sui mercati aperti al pubblico. Le imprese stabilite nell'Unione che intendono raccogliere capitali nelle sedi di negoziazione si trovano a sostenere elevati costi di informativa e di conformità una tantum e continui che possono dissuaderle fin dall'inizio dal chiedere l'ammissione alla negoziazione nelle sedi di negoziazione dell'Unione. Inoltre, le azioni emesse dalle PMI nelle sedi di negoziazione dell'Unione tendono a presentare livelli di liquidità più bassi e una maggiore volatilità, il che aumenta il costo del capitale, rendendo troppo onerosa questa fonte di finanziamento.
(2) La direttiva 2014/65/UE ha creato un nuovo tipo di sedi di negoziazione, i mercati di crescita per le PMI, sottogruppo dei sistemi multilaterali di negoziazione («MTF»), al fine di facilitare l'accesso delle PMI ai capitali e agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze degli emittenti che sono PMI. La direttiva 2014/65/UE ha inoltre anticipato la necessità di prestare attenzione alle modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l'utilizzo di tale mercato in modo da renderlo attraente agli occhi degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per l'accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI.
(3) Per garantire la liquidità e la redditività dei mercati di crescita per le PMI, l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE prescrive che almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI siano PMI che emettono strumenti di capitale e/o di titoli di debito. A norma della direttiva 2014/65/UE, una PMI emittente di strumenti di capitale è definita come un'impresa che ha una capitalizzazione media di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili. D'altro canto, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) prevede che le PMI emittenti di strumenti diversi dagli strumenti di capitale (emittenti solo titoli di debito) soddisfino almeno due delle tre condizioni seguenti: i) il numero di dipendenti (inferiore a 250), ii) il totale di bilancio (inferiore a 43 milioni di euro), e iii) il fatturato annuo netto (inferiore a 50 milioni di euro). Questo requisito per considerare un emittente di strumenti diversi
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT