Council Regulation (EC) No 724/2001 of 4 April 2001 amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
Coming into Force | 02 May 2001 |
End of Effective Date | 13 August 2019 |
Celex Number | 32001R0724 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/724/oj |
Published date | 12 April 2001 |
Date | 04 April 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 102, 12 April 2001 |
Regolamento (CE) n. 724/2001 del Consiglio, del 4 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/2001 pag. 0016 - 0019
Regolamento (CE) n. 724/2001 del Consiglio
del 4 aprile 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Per garantire un'efficace esecuzione delle varie attività di pesca e la conservazione delle risorse ittiche, è opportuno chiarire o rettificare talune condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98(4).
(2) Occorrerebbe modificare in conformità il regolamento (CE) n. 850/98,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) All'articolo 4, il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente: "b) Per ogni viaggio nel quale sono impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcella di dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato.";
2) all'articolo 5, il paragrafo 5 è abrogato;
3) all'articolo 6, il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente: "1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri.";
4) all'articolo 7:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a...
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