Council Directive 87/328/EEC of 18 June 1987 on the acceptance for breeding purposes of pure-bred breeding animals of the bovine species
Coming into Force | 22 June 1987 |
End of Effective Date | 18 July 2016 |
Published date | 26 June 1987 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1987/328/oj |
Date | 18 June 1987 |
Celex Number | 31987L0328 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 167, 26 June 1987 |
26.6.1987 | IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee | L 167/54 |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 1987
relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura
(87/328/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la direttiva 77/504/CEE ha inteso liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura ; che a tal fine è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali e del loro sperma alla riproduzione ;
considerando che a tale proposito occorre evitare che disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e del loro sperma costituiscano un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi intracomunitari, tanto nel caso della monta naturale che in quello della fecondazione artificiale ;
considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni o ostacoli in materia di riproduzione per le bovine riproduttrici di razza pura ;
considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo di notevole rilievo per incrementare l'utilizzazione dei migliori riproduttori e quindi per migliorare la specie bovina; che, occorre tuttavia fare in modo che non venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico e nessuna tara ereditaria ;
considerando che è necessario distinguere l'ammissione alla fecondazione artificiale dei tori di razza pura e dello sperma che sono stati sottoposti in uno Stato membro a tutte le prove del controllo ufficiale previsto per la loro razza a quella dei tori e dello sperma ammessi unicamente a titolo sperimentale ;
considerando che è utile stabilire una procedura per risolvere, in particolare, le difficoltà eventuali nella valutazione dei risultati delle prove ;
considerando che la prescrizione che lo sperma deve provenire da centri incaricati di effettuare la fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuti può offrire le garanzie...
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