Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae

Coming into Force04 July 1990
End of Effective Date11 August 2010
Celex Number31990L0426
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/426/oj
Published date18 August 1990
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 224, 18 August 1990
EUR-Lex - 31990L0426 - IT

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0042 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0159


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (90/426/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti enumerati nell'allegato II del trattato;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire, a livello comunitario, norme che disciplinano i movimenti degli equidi tra gli Stati membri;

considerando che l'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che è opportuno eliminare le disparità esistenti tra i diversi Stati membri in materia di polizia sanitaria, per promuovere gli scambi intracomunitari di equidi;

considerando che, per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, occorre definire una normativa comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

considerando che occorre anche disciplinare le condizioni di movimento sul territorio nazionale per quanto riguarda gli equidi registrati muniti di un documento di identificazione;

considerando che per partecipare agli scambi, gli equidi devono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi ad evitare la propagazione di malattie contagiose; che sembra opportuno in particolare prevedere una possibile regionalizzazione delle misure restrittive;

considerando che occorre altresì, nella stessa ottica, stabilire norme sul trasporto degli equini;

considerando che sembra necessario, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, prescrivere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione;

considerando che l'organizzazione ed il seguito dei controlli incombenti allo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia devono essere fissati nell'ambito della regolamentazione che deve essere adottata per i controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione; che detti controlli devono essere effettuati in collaborazione con le autorità nazionali competenti;

considerando che la definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi presuppone l'adozione di un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali possono essere importati gli equidi;

considerando che la scelta di tali paesi deve essere basata su criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente;

considerando, inoltre, che non si devono autorizzare le importazioni di equidi in provenienza da paesi colpiti, o esenti soltanto da troppo poco tempo, da malattie contagiose degli animali le quali costituiscano un pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni in provenienza da paesi terzi in cui vengano effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi devono essere integrate da condizioni particolari stabilite in funzione della situazione sanitaria di ciascun paese terzo; che è necessario per la definizione di tali condizioni particolari, dato il loro carattere tecnico e la diversità dei criteri su cui si fondano, ricorrere ad una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui corso la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente;

considerando che, la presentazione al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme ad un modello comune costituisce un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può contenere disposizioni particolari che possono variare secondo i paesi terzi e che i modelli dei certificati devono essere redatti di conseguenza;

considerando che è opportuno affidare agli esperti veterinari della Comunità l'incarico di verificare, in particolare nei paesi terzi, il rispetto dei requisiti della presente direttiva;

considerando che il controllo all'importazione deve riguardare l'origine e lo stato sanitario degli equidi;

considerando che occorre definire in un ambito globale le regole generali applicabili ai controlli che devono essere effettuati al momento dell'importazione;

considerando che ogni Stato membro deve avere la possibilità di vietare immediatamente le importazioni in provenienza da un determinato paese terzo, ove queste possano costituire un pericolo per la salute degli animali; che, in tal caso, e fatta salva la possibilità di modifiche dell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso la Comunità, occorre garantire un tempestivo coordinamento della posizione degli Stati membri nei confronti di un tale paese terzo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva devono essere riesaminate nel quadro della realizzazione del mercato interno;

considerando che è opportuno predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;

b)

equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina - comprese le zebre - o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

c)

equide registrato: qualsiasi equide registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE (4), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra competente autorità del paese di origine

dell'equide, la quale tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide o da qualsiasi associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;

d)

equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;

e)

equidi di allevamento e da reddito: gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere c) e d);

f)

Stato membro o paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Stato membro o paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi dodici mesi;

g)

malattie soggette all'obbligo di denuncia: le malattie elencate all'allegato A;

h)

veterinario ufficiale: il veterinario designato dalla competente autorità centrale dello Stato membro o di un paese terzo;

i)

ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un paese terzo ed ammesso nel territorio della Comunità per un periodo, non superiore a 90 giorni, che dovrà essere fissato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, in funzione della situazione sanitaria del paese d'origine.

CAPITOLO II

Regole per i movimenti di equidi

Articolo 3

Uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso il territorio di un altro Stato membro soltanto se detti equidi soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di equidi:

- che siano montati o trasportati a scopo sportivo o ricreativo su strade che si trovano in prossimità delle frontiere interne della Comunità;

- che partecipino a manifestazioni culturali o di tipo analogo o ad attività organizzate da organismi locali abilitati, situati in prossimità delle frontiere interne della Comunità;

- che siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità.

Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Articolo 4

1. Gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione. L'ispezione deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono l'imbarco o il carico. Tuttavia, per gli equidi registrati, questa ispezione è richiesta...

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