Commission Implementing Regulation (EU) No 768/2013 of 8 August 2013 amending Regulation (EC) No 917/2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on measures improving general conditions for the production and marketing of apiculture products
Coming into Force | 01 September 2013,10 August 2013 |
End of Effective Date | 08 August 2015 |
Celex Number | 32013R0768 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/768/oj |
Published date | 09 August 2013 |
Date | 08 August 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 214, 9 August 2013 |
9.8.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 214/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 110 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell’anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l’esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell’apicoltura nell’arco di tempo compreso tra il 1o settembre dell’anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno. |
(2) | Per garantire continuità tra l’attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell’apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l’anno. |
(3) | Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell’Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004. |
(4) | A norma dell’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di alveari, come disposto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004. |
(5) | Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. |
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