Commission Implementing Regulation (EU) No 768/2013 of 8 August 2013 amending Regulation (EC) No 917/2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on measures improving general conditions for the production and marketing of apiculture products

Coming into Force01 September 2013,10 August 2013
End of Effective Date08 August 2015
Celex Number32013R0768
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/768/oj
Published date09 August 2013
Date08 August 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 9 August 2013
L_2013214IT.01000701.xml
9.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 110 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell’anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l’esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell’apicoltura nell’arco di tempo compreso tra il 1o settembre dell’anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno.
(2) Per garantire continuità tra l’attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell’apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l’anno.
(3) Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell’Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.
(4) A norma dell’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di alveari, come disposto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.
(5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n.
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