Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods

Coming into Force23 September 1995
End of Effective Date04 February 2004
Celex Number31993L0075
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/75/oj
Published date05 October 1993
Date13 September 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 247, 5 October 1993
EUR-Lex - 31993L0075 - IT 31993L0075

Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 05/10/1993 pag. 0019 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0219
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0219


DIRETTIVA 93/75/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il volume del traffico di merci pericolose o inquinanti trasportate per mare è in costante aumento e che ciò accresce il rischio di gravi incidenti;

considerando che risulta necessario adottare tutte le opportune misure per evitare le situazioni che potrebbero provocare incidenti di tale genere e per ridurne i danni quando si verificano; che a tal fine le navi che entrano nei porti della Comunità o che ne escono debbono osservare condizioni minime;

considerando che una migliore informazione potrebbe contribuire a prevenire e ridurre al minimo gli incidenti; che una migliore informazione permetterà inoltre alle competenti autorità di adottare le necessarie precauzioni per quanto riguarda le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti e che entrano nei porti della Comunità o che ne escono;

considerando che conformemente alle convenzioni SOLAS e MARPOL, debbono venire fornite alle competenti autorità informazioni sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti;

considerando che taluni servizi di linea possono essere esentati dal fornire tali informazioni;

considerando che l'osservanza di ridurre talune norme di navigazione può contribuire a ridurre i rischi di incidenti;

considerando che la risoluzione OMI A 648(16) « sollecita i governi membri ad assicurarsi che i sistemi di notifica delle navi e le condizioni di notifica rispettino per quanto possibile i principi generali enunciati nell'allegato della stessa »;

considerando che a tal fine le competenti autorità, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la sua fascia costiera o per i suoi interessi connessi, debbono ricevere immediatamente dal comandante della nave informazioni in merito all'incidente e alla presenza a bordo di merci pericolose o inquinanti in modo da permettere a tali autorità di adottare tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che la presente direttiva si richiama alle misure di cui dispongono gli Stati membri ai sensi del diritto internazionale;

considerando che le convenzioni SOLAS e MARPOL impongono alle navi di informare tutte le altre navi e le autorità costiere dei pericoli esistenti per la nave stessa, per le altre navi e per la navigazione marittima nonché di un versamento in corso o probabile, non consentito o anormale di merci inquinanti; che sembra appropriato che le competenti autorità segnalino via radio, se necessario, le informazioni disponibili;

considerando che ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie per utilizzare pienamente tali informazioni;

considerando che tale scambio di informazioni impone un'adeguata cooperazione tra autorità dell'intera Comunità, spedizionieri, caricatori, operatori di navi, capitani e piloti;

considerando che l'attuazione della direttiva potrà richiedere talune modifiche che saranno adottate dalla Commissione assistita da un comitato o, in determinate circostanze, dal Consiglio stesso;

considerando che la Commissione presenterà nuove proposte per completare il sistema definito dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva abroga la direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono (4);

considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre, riguardo alle navi, ulteriori condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ed appropriate per assicurare che il comandante o l'operatore di una nave diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti sia alla rinfusa che in colli come pure lo spedizioniere o il caricatore di tali merci, osservano le condizioni minime loro prescritte dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica:

a) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali;

b) ai depositi di combustibile, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) « operatore »: il...

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