Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Coming into Force01 January 2007,01 August 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1085
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1085/oj
Published date31 July 2006
Date17 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 31 July 2006
L_2006210IT.01008201.xml
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/82

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2006 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato delle Regioni (2),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di migliorare l'efficienza degli aiuti esterni della Comunità, si è proposto un nuovo quadro di programmazione e di fornitura dell'assistenza. Il presente strumento costituisce uno degli strumenti generali che sostengono direttamente le politiche europee in materia di aiuti esterni.
(2) A norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto può domandare di diventare membro dell'Unione.
(3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha accettato nel 1999 la candidatura di adesione all'Unione europea della Repubblica di Turchia, che usufruisce di un'assistenza preadesione dal 2002. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che vengano avviati negoziati di adesione con la Turchia.
(4) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 20 giugno 2000 ha sottolineato che i paesi dei Balcani occidentali erano candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.
(5) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, nel ricordare le conclusioni di Copenaghen del dicembre 2002 e di Bruxelles del marzo 2003, ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'Unione europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti.
(6) Il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha dichiarato altresì che il processo di stabilizzazione e armonizzazione avrebbe costituito il quadro per la rotta europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro adesione.
(7) Nella risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, il Parlamento europeo ha riconosciuto che tutti i paesi dei Balcani occidentali stavano facendo progressi verso l'adesione, insistendo tuttavia affinché ciascun paese venga giudicato separatamente.
(8) Di conseguenza, sebbene tutti i paesi dei Balcani occidentali possano essere considerati paesi candidati potenziali, si dovrebbe tuttavia fare una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.
(9) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha raccomandato di avviare negoziati di adesione con la Croazia.
(10) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
(11) Inoltre, il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che, parallelamente ai negoziati di adesione, l'Unione europea debba avviare un intenso dialogo politico e culturale con ogni paese candidato.
(12) L'assistenza comunitaria ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe essere fornita in un quadro coerente, tenendo conto dell'esperienza acquisita con i precedenti strumenti di preadesione e con il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3). L'assistenza dovrebbe essere altresì coerente con la politica di sviluppo della Comunità a norma dell'articolo 181 A del trattato CE.
(13) L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, promuovere la riforma della pubblica amministrazione, la realizzazione delle riforme economiche, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, promuovere la parità di genere e favorire lo sviluppo della società civile, la riconciliazione e la ricostruzione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.
(14) L'assistenza ai paesi candidati dovrebbe inoltre privilegiare l'adozione e l'applicazione dell'intero acquis comunitario, preparando in particolare i paesi candidati ad attuare la politica agricola e di coesione della Comunità.
(15) L'assistenza ai paesi candidati potenziali può consistere, tra l'altro, in un certo grado di allineamento con l'acquis comunitario e in un sostegno ai progetti d'investimento, mirando in particolare a costruire capacità di gestione nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.
(16) L'assistenza dovrebbe essere fornita in base ad una strategia pluriennale globale, che rispecchi le priorità del processo di stabilizzazione e di associazione nonché le priorità strategiche derivanti dal processo di preadesione.
(17) Per fornire assistenza alla parte finanziaria di questa strategia e fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare le sue intenzioni per le dotazioni finanziarie da proporre per i prossimi tre anni, mediante un quadro finanziario indicativo pluriennale, quale parte integrante del suo pacchetto annuale per l'allargamento.
(18) Le componenti «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero essere accessibili a tutti i paesi beneficiari, per agevolare il loro processo di transizione e di riavvicinamento all'UE, nonché promuovere la cooperazione regionale fra di essi.
(19) Le componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» dovrebbero essere accessibili solo ai paesi candidati accreditati per gestire fondi in modo decentrato per aiutarli a prepararsi al periodo post-adesione, specie per quanto riguarda l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di coesione e di sviluppo rurale.
(20) I paesi candidati potenziali e i paesi candidati che non sono stati accreditati alla gestione di fondi in modo decentrato dovrebbero tuttavia essere ammessi, nel quadro delle componenti «sostegno alla transizione» e «sviluppo istituzionale», a misure ed azioni di natura simile a quelle che saranno disponibili nel quadro delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale».
(21) L'assistenza dovrebbe essere gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), avvalendosi delle strutture che si sono dimostrate valide durante il processo di preadesione come la gestione decentrata, i gemellaggi e l'ufficio per gli scambi di informazioni in materia di assistenza tecnica (TAIEX). Al tempo stesso, tuttavia, si dovrebbe lasciare spazio ad impostazioni innovative quali la gestione comune, attraverso gli Stati membri, per i programmi transfrontalieri che riguardano i confini esterni dell'Unione europea. Il trasferimento di conoscenza e di competenza in materia di attuazione dell'acquis comunitario da parte degli Stati membri con significativa esperienza ai beneficiari del presente regolamento dovrebbe essere particolarmente benefico in questo contesto.
(22) Le azioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione connesse alla realizzazione di programmi con notevoli implicazioni a livello di bilancio. Esse sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), presentando ad un comitato di gestione documenti di programmazione indicativi pluriennali.
(23) I programmi annuali o pluriennali su base orizzontale e per paese per l'attuazione dell'assistenza nel quadro della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero anch'essi essere presentati ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE.
(24) I programmi pluriennali per attuare la componente «sviluppo regionale», la componente «sviluppo delle risorse umane» e la componente «sviluppo rurale» dovrebbero anch'essi essere sottoposti ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché queste azioni sono estremamente simili alle prassi dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale, esse dovrebbero avvalersi appieno dei comitati propri dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale.
(25) Quando la Commissione applica il presente regolamento mediante una gestione decentrata dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea, applicando in particolare le norme e gli standard dell'acquis comunitario in materia. Quando invece la Commissione ricorre ad altre forme di gestione, gli interessi finanziari della Comunità europea dovrebbero essere tutelati concludendo adeguati accordi che contengano garanzie sufficienti al riguardo.
(26) Le norme che determinano l'ammissibilità alle gare d'appalto e ai contratti di sovvenzione e le norme relative all'origine delle forniture dovrebbero essere stabilite in funzione dei recenti sviluppi all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda lo svincolo degli aiuti, lasciando però una flessibilità sufficiente
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