Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters (codified version)

Coming into Force16 January 2007
End of Effective Date21 December 2013
Celex Number32006L0113
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/113/oj
Published date27 December 2006
Date12 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 376, 27 December 2006
L_2006376IT.01001401.xml
27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/14

DIRETTIVA 2006/113/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (2), è stata modificata in modo sostanziale (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.
(3) È necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti.
(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario d’azione in materia di ambiente (4) prevede che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.
(5) La disparità delle disposizioni in vigore negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.
(6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri devono designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione.
(7) Per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato I. Tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni.
(8) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri ed è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.
(9) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione Detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (5).
(10) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate alla molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3. Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano le acque destinate alla molluschicoltura e possono in seguito procedere a designazioni supplementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato I, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, per quanto riguarda:

a) il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;
b) il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;
c) il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato I, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato I, i valori e le osservazioni di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere rispettati per tutti i campioni.

2. L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT