Council Regulation (EC) No 1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in the field of value added tax and repealing Regulation (EEC) No 218/92

Coming into Force01 January 2004
End of Effective Date31 December 2012,31 December 2011
Celex Number32003R1798
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1798/oj
Published date15 October 2003
Date07 October 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 15 October 2003
L_2003264IT.01000101.xml
15.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2003 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2003

relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2)

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.
(2) La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia.
(3) Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l'istituzione di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.
(4) La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA è indispensabile per il corretto funzionamento del regime dell'IVA.
(5) Le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali dati, se necessario, ai fini del rispetto dei loro obblighi.
(6) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui all'articolo 26 quater della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4) — esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.
(7) Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (5), ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.
(8) Il regolamento (CEE) n. 218/92 completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (6).
(9) I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.
(10) L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.
(11) I diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. Si è rivelato pertanto necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri.
(12) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.
(13) La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema di scambi di informazioni (VIES), vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente la frode.
(14) È pertanto opportuno fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE. Si dovrebbe far ricorso a tal fine, per chiarezza, ad un unico, nuovo strumento che sostituisca il regolamento (CEE) n. 218/92.
(15) Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.
(16) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).
(18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.

Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

Per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE (9) esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto su servizi prestati con mezzi elettronici conformemente al regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) autorità competente di uno Stato membro
in Belgio:
Le Ministre des Finances
De Minister van financiën
in Danimarca: Skatteministeren
in Germania: Bundesministerium der Finanzen
in Grecia: Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων
in Spagna: El Secretario de Estado de Hacienda
in Francia: Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
in Irlanda: The Revenue Commissioners
in Italia: Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali
in Lussemburgo: L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines
nei Paesi Bassi: De minister van Financiën
in Austria: Bundesminister für Finanzen
in Portogallo: O Ministro das Finanças
in Finlandia:
Valtiovarainministeriö
Finansministeriet
in Svezia: Chefen för Finansdepartementet
nel Regno Unito: The Commissioners of Customs and Excise
2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
3) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
4) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi
...

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