Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 December 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005L0088
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/88/oj
Published date27 December 2005
Date14 December 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 27 December 2005
L_2005344IT.01004401.xml
27.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344/44

DIRETTIVA 2005/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata oggetto di un esame da parte del gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all’aperto istituito dalla Commissione.
(2) Nella relazione dell’8 luglio 2004, tale gruppo di lavoro ha concluso che non era tecnicamente possibile soddisfare alcuni dei valori limite fissati per la fase II e da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006. D’altra parte, non vi è mai stata l’intenzione di limitare la commercializzazione o la messa in servizio di tali macchine per meri motivi di attuabilità tecnica.
(3) Occorre pertanto fare in modo che sia possibile la commercializzazione e/o la messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature che sono elencati nell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi meramente tecnici, non possono essere resi conformi ai valori limite della fase II da tale data.
(4) L’esperienza acquisita durante i primi cinque anni di applicazione della direttiva 2000/14/CE ha dimostrato che occorre più tempo del previsto per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 20 e per la necessità di riesaminare la direttiva al fine di un’eventuale modifica, in particolare per quanto riguarda i valori limite della fase II. È pertanto necessario prorogare di due anni il termine entro il quale deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull’esperienza maturata dalla Commissione in sede di applicazione e amministrazione di detta direttiva.
(5) L’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/14/CE prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione relativa al se e fino a che punto il progresso tecnico consenta di ridurre i valori limite per i tosaerba e per i tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici. Dato che l’articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva è più prescrittivo dell’articolo 20, paragrafo 3, e al fine di evitare duplicazioni, è opportuno inserire tali tipi di macchine e attrezzature nella relazione generale di cui all’articolo 20, paragrafo 1 di detta direttiva. Conseguentemente, l'obbligo di presentare una relazione distinta di cui all’articolo 20, paragrafo 3, andrebbe soppresso.
(6) Poiché l’obiettivo della presente direttiva – vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all’aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale – non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto, a causa della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo giacchè essa riguarda soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase II è attualmente impossibile per ragioni tecniche.
(7) In conformità del punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(8) La direttiva 2000/14/CE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/14/CE è modificata come segue:

1) La tabella di cui all’articolo 12 è sostituita dalla seguente:
«Tipo di macchina e attrezzatura Potenza netta installata P
...

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